Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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Art. 1b Eccezioni all’assicurazione obbligatoria
Il nuovo articolo 1b riprende le eccezioni all’assicurazione obbligatoria previste dal vi gente articolo 1a capoverso 2. Sarà soppressa soltanto l’eccezione in caso di «doppio onere che non si potrebbe equamente imporre». In base a quest’ultima, le persone affiliate anche a un’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti estera, e quindi doppiamente assoggettate, possono attualmente essere esentate dall’obbligo assicu rativo (cfr. lett. b vigente). In linea di massima, questa eccezione diventerà superflua, dato che nel caso delle persone domiciliate in Svizzera non potranno più verificarsi doppi assoggettamenti. Sarà così per due motivi: il primo è che in futuro il principio del domicilio si applicherà soltanto alle persone che non esercitano alcuna attività lucrativa in nessun Paese (cfr. art. 1a lett. a AP-LAVS), il secondo è la soppressione dell’obbligo assicurativo per i cittadini svizzeri attivi all’estero al servizio di organizzazioni private di assistenza (v. n. 3.1.1.7).
Lett. a: vi sono casi in cui i cittadini stranieri che godono di privilegi e immunità in virtù della legge del 22 giugno 200760 sullo Stato ospite (LSO), per esempio i diplomatici, esercitano un’attività lucrativa accessoria (incarico d’insegnamento presso un’univer sità ecc.). Può inoltre accadere che i coniugi che accompagnano queste persone intra prendano un’attività lucrativa nello Stato ospite. Nella pratica si è già tenuto conto di questa evoluzione (con l’art. 21 cpv. 4 e l’art. 22 cpv. 4 dell’ordinanza del 7.12.200761 sullo Stato ospite [OSOsp]), stabilendo che le persone in questione non beneficiano di nessun privilegio o immunità in relazione a tali attività e sono dunque assoggettate alla legislazione svizzera in materia di assicurazioni sociali. Per l’esercizio di una tale attività lucrativa è necessaria un’autorizzazione delle competenti autorità cantonali, d’intesa con il DFAE. Fatte salve disposizioni prioritarie di diritto internazionale di altro tenore, l’eccezione all’obbligo assicurativo non dovrà quindi più valere a livello generale, ma essere circoscritta alle sole attività svolte in veste ufficiale per un beneficiario istituzio nale. Questa modifica è in linea con le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomati che62 e sulle relazioni consolari63, che prevedono l’esenzione dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditatario soltanto in relazione ai servizi resi allo Stato accreditante. I redditi provenienti da attività lucrative accessorie sono quindi per princi pio soggetti all’obbligo contributivo. In futuro, inoltre, i familiari al seguito senza attività lucrativa saranno esentati da tale obbligo.
Lett. b: la categoria di persone cui si applicherà l’eccezione in questione è identica a quella definita nel vigente articolo 1a capoverso 2 lettera c.
Nella presente disposizione si rinuncia a prevedere una delega della competenza di disciplinare i dettagli in generale, dato che la delega di competenza generale del vi gente articolo 154 capoverso 2 è sufficiente.
60RS 192.12
61 RS 192.121
62 RS 0.191.01, art. 33.
63 RS 0.191.02, art. 48.