Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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Art. 1c Continuazione dell’assicurazione

Cpv. 1 e 2: le due possibilità di continuazione dell’assicurazione previste dal vigente articolo 1a capoverso 3 saranno riprese nel nuovo articolo 1c capoverso 1 lettere a e b e il periodo di assicurazione precedente sarà ridotto da cinque (cfr. vigenti articoli 5 e 5g OAVS) a tre anni (cpv. 2). Inoltre, con il nuovo articolo 1c capoverso 1 la possibilità di continuare l’assicurazione sarà estesa a due ulteriori gruppi di persone, che attual mente possono aderire all’assicurazione obbligatoria (v. n. 3.1.1.7). Il primo è quello delle persone che in seguito alla modifica del vigente articolo 1a capoverso 1 lettera a non saranno più assoggettate all’obbligo assicurativo in virtù del domicilio in Svizzera. Dato che in futuro il domicilio costituirà un motivo di assoggettamento all’assicurazione obbligatoria soltanto per le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa in nes sun Paese, la possibilità della continuazione dell’assicurazione va estesa ai casi in cui l’obbligo assicurativo in Svizzera verrà meno a causa dell’esercizio di un’attività lucra tiva all’estero. Il secondo è quello delle persone senza attività lucrativa che accompa gnano all’estero il coniuge che lavora in un altro Paese per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

Cpv. 3: per il disciplinamento dei dettagli è necessaria – come nel caso delle attuali possibilità di continuazione dell’assicurazione (cfr. art. 1a cpv. 5 LAVS) – una delega di competenze al Consiglio federale.

Art. 1d Adesione all’assicurazione

Il vigente articolo 1a capoverso 4 stabilisce tre casi (lett. a–c) in cui è possibile aderire all’assicurazione. I casi di cui alle lettere a e c sono sostanzialmente ripresi nelle let tere c e d della nuova disposizione sulla continuazione dell’assicurazione (art. 1c cpv. 1 lett. b e c AP-LAVS).

Nel nuovo articolo 1d è mantenuta, invariata, soltanto la possibilità dell’adesione all’as sicurazione secondo il vigente articolo 1a capoverso 4 lettera b. Dato che le sue mo dalità sono stabilite negli scambi di lettere relativi agli accordi di sede, non sarà neces sario mantenere la competenza del Consiglio federale di disciplinare i dettagli, attual mente prevista all’articolo 1a capoverso 5 anche per questa possibilità di adesione all’assicurazione.

Art. 2 cpv. 1, 1bis, 4 (variante 3a) e 5 (variante 3a)

Cpv. 1: le modifiche apportate a questo capoverso sono di carattere puramente reda zionale: l’Associazione europea di libero scambio potrà essere menzionata diretta mente con la sua abbreviazione («AELS»), già introdotta all’articolo 1a lettera c, e il termine «Comunità europea» sarà sostituito con «Unione europea».

Cpv. 1bis: i figli che accompagnano all’estero i loro genitori o che sono nati all’estero dovranno poter dichiarare l’adesione all’assicurazione facoltativa fin dall’inizio dell’ob bligo contributivo secondo l’articolo 3 LAVS (a partire dall’anno in cui compiono i 18 anni in caso di esercizio di un’attività lucrativa, altrimenti a partire dall’anno succes sivo a quello in cui compiono i 20 anni). Per l’adempimento del periodo di assicurazione