Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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determinante, se sono sproporzionatamente elevati. I redditi cui si applica questa di sposizione sono definiti innanzitutto in rapporto alla persona cui sono versati. Si tratta nello specifico di versamenti effettuati a persone che sono già dipendenti della società in questione e dunque intrattengono con essa un rapporto di lavoro da cui deriva il versamento di un salario soggetto a contribuzione. Il semplice conseguimento di redditi quali quelli descritti in questa disposizione non basta infatti per concludere che la per sona in questione è salariata della società e che tali redditi vanno dunque considerati quale salario determinante.

I redditi oggetto della disposizione sono quelli risultanti, ai sensi dell’articolo 20 capo verso 1bisdella legge federale del 14 dicembre 199064 sull’imposta federale diretta (LIFD), da diritti di partecipazione alla società che impiega la persona interessata. Per la precisione, si tratta di redditi provenienti da «diritti di partecipazione (che) rappresen tano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale [della] società di capitali o [della] società cooperativa» che impiega la persona interessata e sono detenuti da quest’ultima. Saranno fatte salve le eccedenze di liquidazione, dato che non si tratta di redditi regolari che consentono di aggirare l’obbligo contributivo, ma di un reddito una tantum realizzato soltanto al momento dello scioglimento della società (v. n. 3.1.1.4). I redditi in questione includeranno, invece, i dividendi, le quote di utili e i vantaggi valu tabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione.

In caso di versamento di tali dividendi, soltanto la parte superiore, annualmente, al 15 per cento del valore fiscale dei diritti di partecipazione sarà considerata quale salario soggetto a contribuzione. Pertanto, se questa soglia sarà raggiunta, l’impresa dovrà prelevare la quota dei contributi salariali sull’importo eccedente e comunicare tale im porto alla cassa di compensazione quale salario determinante per il calcolo dei contri buti. Poiché il valore fiscale è fissato definitivamente soltanto dopo la tassazione dell’impresa, al momento del versamento dei dividendi l’impresa non può sapere con certezza se una parte del reddito superi il valore soglia ed eventualmente di quanto. Si può dunque procedere alla comunicazione soltanto dopo la tassazione dell’impresa, ovvero dopo la comunicazione del salario determinante. Per evitare incertezza giuridica e ridurre al minimo gli oneri finanziari e burocratici per le imprese, nella fase di attua zione occorrerà tenere conto di questo fatto.

Non sarà la cassa di compensazione a dover determinare il valore fiscale dei diritti di partecipazione. Come già accade in altri ambiti concernenti la fissazione dei contributi, la cassa dovrà basarsi sul valore determinato dalle autorità fiscali, che lo comuniche ranno alla cassa su richiesta di quest’ultima.

Art. 6 (variante 3a) 2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi

64 RS 642.11