Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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precedente sarà computato loro il periodo del genitore che accompagnano all’estero. La condizione è che questo genitore sia assicurato obbligatoriamente nell’AVS in virtù dell’articolo 1a lettera e, dell’articolo 1c capoverso 1 lettera a o di una convenzione in ternazionale (distacco) oppure facoltativamente in virtù dell’articolo 2 capoverso 1. Le altre condizioni previste dal capoverso 1 sono invece applicabili tali quali ai figli (v. inol tre n. 3.1.1.7).
Cpv. 4: in base alla variante di finanziamento 3a, il tasso di contribuzione AVS per gli assicurati esercitanti un’attività lucrativa sarà aumentato di 0,2 punti percentuali e salirà così all’8,9 per cento. Pertanto, il contributo minimo AVS nell’assicurazione facoltativa passerà a 890 franchi (importo per il 2026; v. n. 3.1.5).
Cpv. 5: anche il contributo minimo per le persone senza attività lucrativa sarà aumen tato a 890 franchi (importo per il 2026; v. n. 3.1.5), il che determinerà un aumento del contributo massimo, dato che questo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.
Art. 4 cpv. 2
L’eccezione prevista al vigente capoverso 2 lettera a, concernente i redditi provenienti da un’attività lucrativa esercitata all’estero, sarà abrogata in conseguenza della nuova regolamentazione relativa all’assoggettamento all’assicurazione (art. 1a AP-LAVS).
In futuro la franchigia per le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento corrispon derà sempre a una volta e mezza la rendita di vecchiaia minima (importo per il 2026: fr. 22 680). Verrà quindi regolarmente adeguata all’evoluzione dei prezzi e dei salari, contemporaneamente alla rendita di vecchiaia. La vigente formulazione potestativa sarà sostituita da una di natura enunciativa.
Art. 5 cpv. 1 (variante 3a), 2bisund 2ter
Cpv. 1: secondo la variante di finanziamento 3a, i contributi salariali per i lavoratori di pendenti saranno aumentati complessivamente di 0,2 punti percentuali e ammonte ranno quindi all’8,9 per cento. Di conseguenza, la parte a carico dei lavoratori aumen terà al 4,45 per cento (tasso per il 2026; v. n. 3.1.5).
Cpv. 2bis: le indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio (secondo la LAINF, la LAMal o la LCA) versate per la durata del rapporto di lavoro saranno equiparate al salario determinante, a prescindere dal fatto che siano versate dal datore di lavoro o direttamente dall’assicurazione. L’obbligo di conteggio sussisterà però soltanto per il datore di lavoro, anche se le indennità giornaliere sono pagate dall’assicurazione. Du rante un’incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio, il datore di lavoro continuerà a versare i contributi sociali paritetici per tutta la durata del rapporto di lavoro, sia sull’in dennità giornaliera (di regola pari all’80 % del precedente salario) che sulle proprie eventuali prestazioni supplementari (v. spiegazioni al n. 3.1.1.3).
Cpv. 2ter: i dividendi versati a persone che sono allo stesso tempo detentrici di diritti di partecipazione e salariate della medesima impresa saranno considerati quale reddito