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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine

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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»

1. possano negare del tutto o in parte il versamento delle retribuzioni variabili differite,

2. possano chiedere la restituzione integrale o parziale delle retribuzioni variabili già versate durante un determinato periodo,

3. rinuncino del tutto o in parte alla concessione di future retribuzioni variabili.

4 Le banche di rilevanza sistemica che non corrispondono retribuzioni variabili devono prevedere provvedimenti disciplinari per sanzionare la violazione del diritto vigente o delle direttive interne da parte delle persone di cui all’articolo 3c capoversi 1 e 2 e delle persone con una retribuzione complessiva elevata.

5 Il Consiglio federale stabilisce:

a. la quota delle retribuzioni variabili il cui versamento deve essere differito;

b. la durata del differimento e il versamento delle retribuzioni differite durante tale periodo;

c. il periodo durante il quale è possibile chiedere la restituzione di retribuzioni variabili;

d. i criteri per determinare le retribuzioni complessive elevate.

Titolo prima dell’art. 17

Capo ottavo: Costituzione e realizzazione di garanzie in relazione con un sostegno alla liquidità concesso dalla Banca nazionale

Art. 17 Trasferimento agevolato di crediti e costituzione di altre garanzie

1Il trasferimento di crediti derivanti da un contratto di crediti (crediti) disciplinato dal diritto svizzero, compresi tutti i privilegi e i diritti accessori nonché tutte le garanzie non accessorie connessi a tali crediti, effettuato da banche in favore della Banca nazionale e la costituzione di altre garanzie su tali crediti in favore della Banca nazionale per garantire il sostegno alla liquidità concesso dalla Banca nazionale sono ammissibili, a prescindere da accordi contrattuali contrari, senza il consenso del debitore del credito.

2I divieti di cessione contenuti negli accordi tra la banca e il debitore che limitano il trasferimento di crediti o la costituzione di garanzie di cui al capoverso 1 sono nulli per i trasferimenti e le costituzioni di cui al capoverso 1.

3Ai fini della predisposizione di cartelle ipotecarie a titolo di garanzie per il sostegno alla liquidità concesso dalla Banca nazionale, il trasferimento di cartelle ipotecarie da parte di banche a un ente di custodia centrale designato dalla Banca nazionale o a un creditore fiduciario di cartelle ipotecarie è ammissibile, a prescindere da accordi contrattuali contrari, senza il consenso del debitore delle cartelle ipotecarie.