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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine
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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»
in altro modo minacciati, la FINMA ordina misure di intervento precoce. Può in particolare:
a. ordinare le misure volte a garantire un’organizzazione adeguata previste dall’articolo 19;
b. ordinare la limitazione del campo di attività della banca;
c. vietare alla banca di procedere a distribuzioni, segnatamente sotto forma di dividendi, riacquisti di azioni o interessi su strumenti di fondi propri di base supplementari;
d. ordinare il rafforzamento della dotazione di fondi propri;
e. ordinare il rafforzamento della dotazione di liquidità;
f. ordinare l’attuazione di misure previste nel piano di stabilizzazione;
g. ordinare la convocazione di un’assemblea generale straordinaria;
h. ordinare il cambiamento della società di audit secondo la presente legge o dell’ufficio di revisione secondo il CO;
i. privare gli organi della facoltà di rappresentanza, revocarli o istituire organi.
2 Se la pubblicazione e la comunicazione di informazioni confidenziali suscettibili di influenzare i corsi, connesse con le misure di cui al capoverso 1, rischiano di pregiudicare lo scopo di tali misure, la FINMA può ordinare che la pubblicazione e la comunicazione di tali informazioni conformemente alle disposizioni sulle informazioni privilegiate siano differite. La banca deve garantire la tutela del segreto di tali informazioni. Qualora la tutela del segreto non sia più garantita, l’obbligo di pubblicazione e di comunicazione torna ad applicarsi.
3I capoversi 1 e 2 si applicano anche alla vigilanza su gruppi finanziari e conglomerati finanziari.
Art. 25, rubrica nonché cpv. 1 lett. b e 2
Condizioni e misure in caso di rischio d’insolvenza
1 Se vi sono fondati timori che una banca presenti un’eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità o se essa non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri alla scadenza del termine fissato dalla FINMA, quest’ultima può ordinare:
b. una procedura di risoluzione conformemente agli articoli 28–32;
2 Le misure di protezione possono essere ordinate indipendentemente o in relazione a una risoluzione o a un fallimento.
Art. 26 cpv. 1 e 2
1 La FINMA può ordinare misure di protezione; in particolare può:
a. ordinare le misure di intervento precoce di cui all’articolo 24 capoverso 1;