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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine

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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 17a Realizzazione di garanzie

1I crediti utilizzati a titolo di garanzie per il sostegno alla liquidità concesso dalla Banca nazionale secondo l’articolo 17 capoverso 1, compresi i privilegi e i diritti accessori nonché le garanzie non accessorie connessi a tali crediti, possono essere trasferiti a terzi dalla Banca nazionale ai fini della loro realizzazione, a prescindere da accordi contrattuali contrari, senza il consenso del debitore.

2I divieti di cessione contenuti negli accordi tra la banca e il debitore che limitano la realizzazione di crediti o garanzie da parte della Banca nazionale secondo il capoverso 1 sono nulli per la realizzazione di cui al capoverso 1.

Art. 17b Trasferimento di crediti e costituzione di altre garanzie in relazione

con una società veicolo

1Il trasferimento di crediti disciplinati dal diritto svizzero, compresi tutti i privilegi e i diritti accessori nonché tutte le garanzie non accessorie connessi a tali crediti, effettuato da una banca a una società veicolo costituita a tale scopo e la costituzione di altre garanzie su tali crediti in favore di una società veicolo costituita a tale scopo per garantire i titoli di credito emessi da tale banca o società veicolo sono ammissibili, a prescindere da accordi contrattuali contrari, senza il consenso del debitore del credito, a condizione che questi titoli di credito siano utilizzati dalla banca esclusivamente al fine di garantire il sostegno alla liquidità concesso dalla Banca nazionale.

2I divieti di cessione contenuti negli accordi tra la banca e il debitore che limitano il trasferimento di crediti o la costituzione di garanzie di cui al capoverso 1 sono nulli per i trasferimenti e le costituzioni di cui al capoverso 1.

Art. 17c Obblighi di informazione della banca

1La banca è tenuta a trasmettere alla Banca nazionale le informazioni concernenti i crediti di cui agli articoli 17 e 17b e a mettere a sua disposizione, su richiesta, tutti i documenti rilevanti, compresi i contratti di credito.

2L’obbligo di informazione prevale sugli obblighi contrattuali o legali di tutelare il segreto.

3Alla conclusione del contratto, la banca deve informare il debitore in maniera adeguata sul contenuto e sul significato del presente capo, segnatamente sulla possibilità di trasferire crediti secondo l’articolo 17 o di costituire garanzie secondo l’articolo 17b senza il consenso del debitore.

Art. 17d Trattamento e comunicazione di dati personali e dati concernenti

persone giuridiche

1La Banca nazionale e i terzi cui si fa ricorso per l’esecuzione del presente capo e della realizzazione di garanzie di cui all’articolo 17a possono trattare e comunicarsi i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche nonché altre informazioni, se ciò è necessario ai fini della gestione, della sorveglianza e dell’esecuzione nonché ai fini