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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine
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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»
b. vietare alla banca di effettuare versamenti, di accettare pagamenti o di effettuare transazioni di valori mobiliari;
c. chiudere la banca;
d. concedere una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.
2 L’articolo 24 capoverso 2 si applica per analogia.
Art. 28 Opzioni e procedura di risoluzione
1 La FINMA può avviare una procedura di risoluzione se vi sono buone prospettive:
a. di ristrutturazione e continuazione dell’attività della banca;
b. di continuazione di singoli servizi bancari; o
c. di un’uscita ordinata dal mercato.
2 La FINMA emana le decisioni necessarie all’esecuzione della procedura di risoluzione.
3 Può designare un incaricato della risoluzione.
4 Può disciplinare i dettagli della procedura di risoluzione.
Art. 28a Obiettivi della risoluzione
La concezione e l’esecuzione della risoluzione devono essere conformi a uno o più obiettivi seguenti:
a. evitare effetti negativi sulla stabilità del sistema finanziario;
b. garantire la continuazione senza interruzione di servizi bancari, in particolare di funzioni di rilevanza sistemica;
c. salvaguardare i fondi delle autorità pubbliche;
d. tutelare i depositi di capitali e i beni dei clienti.
Art. 28b Decisione e principi di risoluzione
1 La FINMA emana una decisione di risoluzione contenente le disposizioni necessarie all’esecuzione della procedura di risoluzione.
2 La decisione di risoluzione deve essere conforme ai principi seguenti:
a. la risoluzione mira a ripristinare l’adempimento delle condizioni di autorizzazione e delle disposizioni legali in materia di vigilanza e si fonda su una valutazione secondo l’articolo 29a capoverso 1 lettera b;
b. la risoluzione non pone, presumibilmente, i creditori e i proprietari in una posizione economica peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca;