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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine

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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»

b. vietare alla banca di effettuare versamenti, di accettare pagamenti o di effettuare transazioni di valori mobiliari;

c. chiudere la banca;

d. concedere una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.

2 L’articolo 24 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 28 Opzioni e procedura di risoluzione

1 La FINMA può avviare una procedura di risoluzione se vi sono buone prospettive:

a. di ristrutturazione e continuazione dell’attività della banca;

b. di continuazione di singoli servizi bancari; o

c. di un’uscita ordinata dal mercato.

2 La FINMA emana le decisioni necessarie all’esecuzione della procedura di risoluzione.

3 Può designare un incaricato della risoluzione.

4 Può disciplinare i dettagli della procedura di risoluzione.

Art. 28a Obiettivi della risoluzione

La concezione e l’esecuzione della risoluzione devono essere conformi a uno o più obiettivi seguenti:

a. evitare effetti negativi sulla stabilità del sistema finanziario;

b. garantire la continuazione senza interruzione di servizi bancari, in particolare di funzioni di rilevanza sistemica;

c. salvaguardare i fondi delle autorità pubbliche;

d. tutelare i depositi di capitali e i beni dei clienti.

Art. 28b Decisione e principi di risoluzione

1 La FINMA emana una decisione di risoluzione contenente le disposizioni necessarie all’esecuzione della procedura di risoluzione.

2 La decisione di risoluzione deve essere conforme ai principi seguenti:

a. la risoluzione mira a ripristinare l’adempimento delle condizioni di autorizzazione e delle disposizioni legali in materia di vigilanza e si fonda su una valutazione secondo l’articolo 29a capoverso 1 lettera b;

b. la risoluzione non pone, presumibilmente, i creditori e i proprietari in una posizione economica peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca;