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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine

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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»

c. la priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari, nonché il grado dei creditori ai sensi dell’articolo 219 LEF3 sono presi adeguatamente in considerazione;

d. i legami giuridici o economici tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali sono presi adeguatamente in considerazione.

Art. 28c Contenuto della decisione di risoluzione

1 La decisione di risoluzione contiene in particolare precisazioni circa i seguenti aspetti, rilevanti a seconda dell’opzione di risoluzione scelta:

a. l’opzione di risoluzione scelta e gli strumenti di risoluzione previsti;

b. il rispetto dei principi di cui all’articolo 28b capoverso 2 da parte della FINMA;

c. la futura struttura del capitale, il modello di attività della banca nonché i trasferimenti e le cessazioni di servizi bancari.

d. gli attivi e i passivi della banca;

e. la futura organizzazione e conduzione della banca nonché la nomina e la revoca dei suoi organi;

f. la normativa applicabile agli organi uscenti;

g. la futura organizzazione del gruppo o del conglomerato;

h. il genere e la portata di eventuali ingerenze nei diritti dei proprietari e dei creditori;

i. un’eventuale esclusione del diritto della banca di domandare la revocazione ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 e delle pretese fondate sulla responsabilità ai sensi dell’articolo 39;

j. le operazioni che necessitano di un’iscrizione nel registro di commercio o nel registro fondiario.

2 Nella decisione di risoluzione, la FINMA può:

a. per la durata della procedura di risoluzione, sospendere o revocare i diritti dei proprietari;

b. escludere il diritto della banca di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente agli articoli 285–292 LEF4;

c. prevedere un esonero temporaneo della banca dall’adempimento di determinate esigenze.

3 La FINMA rende pubblicamente noti i principi della decisione di risoluzione. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare la decisione.

3 RS 281.1

4 RS 281.1