Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Gli obblighi delle persone fisiche previsti dall’articolo 29 LFINMA possono comportare un rischio di autoincriminazione in caso di trasmissione di informazioni alle autorità penali (art. 38 LFINMA). Sebbene gli obblighi d’informazione e di notifica siano essenziali all’esercizio della vigilanza da parte della FINMA, devono essere conciliati con le garanzie procedurali delle persone interessate. A tal fine, sarà introdotta una base legale specifica all’articolo 38a AP-LFINMA, prevedendo l’inutilizzabilità, in un procedimento penale, delle dichiarazioni autoincriminanti ottenute con la comminatoria di una sanzione penale nella procedura amministrativa. Tale soluzione consente di assicurare l’efficacia della vigilanza e al contempo di garantire il rispetto dei diritti fondamentali. Risponde inoltre al postulato Meier 24.3890 Dirimere il conflitto tra l’obbligo di collaborare e il diritto di non autoincriminarsi nei procedimenti della FINMA, che è stato adottato all’unanimità.

Inoltre, altre misure di vigilanza attualmente a disposizione della FINMA devono essere rafforzate, ossia il divieto di esercizio della professione (art. 33 LFINMA) e la confisca (art. 35 LFINMA)33. Alcune modifiche renderanno questi strumenti più efficienti permettendo alla FINMA di pronunciare un divieto di esercizio della professione anche in caso di violazioni gravi di prescrizioni interne rilevanti sotto il profilo della legislazione in materia di vigilanza e di ordinare il divieto durevolmente in caso di recidiva, nonché di estendere la cerchia delle persone rientranti nella confisca a tutti i collaboratori dell’assoggettato alla vigilanza.

Infine, la FINMA deve talvolta far fronte a procedure di ricorso lunghe e complesse che ritardano considerevolmente l’esecuzione delle misure che ha ordinato34. Questi aspetti procedurali possono comportare rischi per la stabilità della banca, per gli interessi dei clienti o per il sistema finanziario. La necessità di introdurre modifiche legislative per migliorare l’efficacia delle procedure è emersa anche dal rapporto della CPI (p. es. limitare i rimedi giuridici, abbreviare le procedure di ricorso ecc.)35. È pertanto opportuno che i ricorsi relativi a determinate decisioni importanti, ossia in particolare riguardanti l’intervento precoce, siano privati di effetto sospensivo, per favorirne l’esecuzione immediata.

Poiché queste misure mirano principalmente a rafforzare l’autorità di vigilanza e assicurare la protezione dei clienti, sono attuate per tutti gli assoggettati alla vigilanza o tutte le banche, non solo per le SIB.

Limitazione degli allentamenti delle prescrizioni in materia di fondi propri e di liquidità

La base legale fondamentale per definire le esigenze in materia di fondi propri e di liquidità per le banche è costituita dall’articolo 4 LBCR. Il capoverso 2 attribuisce al Consiglio federale la facoltà di definire tali esigenze e autorizza la FINMA a emanare

33 FF 2024 1023, pagg. 291–292

34 FF 2024 1023, pag. 311 segg.

35 FF 2025 515, pag. 528 segg.