Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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adeguata della banca e quelle intese a evitare un peggioramento della sua situazione economica o a proteggere gli interessi dei clienti. Sarà pertanto previsto un rafforzamento degli strumenti di intervento nel quadro della vigilanza continua in relazione al governo d’impresa, al fine di permettere alla FINMA di ordinare gli adeguamenti necessari all’interno dell’organizzazione della banca, in particolare quelli del regime di responsabilità se la FINMA constata che l’organizzazione della banca non consente una gestione adeguata dei rischi. Inoltre, sarà chiarito il sistema di intervento nel caso in cui una banca si trovi in una situazione di rischio elevato, sia se la sua situazione economica peggiora considerevolmente sia se rischia di peggiorare considerevolmente nel prossimo futuro o se gli interessi dei clienti sono in altro modo minacciati, al fine di rafforzare la certezza del diritto in merito alle misure a disposizione della FINMA. L’azione della FINMA ha lo scopo di evitare alla banca un peggioramento della sua situazione economica e il verificarsi del rischio d’insolvenza, nonché di proteggere gli interessi dei clienti. Sia per l’intervento legato all’organizzazione della banca sia per quello in caso di rischio elevato, la FINMA disporrà di criteri di intervento preventivi, per poter agire prima che le irregolarità organizzative o il peggioramento della situazione economica si materializzino. Queste modifiche creeranno maggiore certezza del diritto e favoriranno interventi proporzionati della FINMA al momento opportuno.

Inoltre, dato che tutte queste misure sono finalizzate a garantire una situazione conforme e la sopravvivenza economica della banca, nonché a ridurre rischi che potrebbero comportare ripercussioni importanti per i clienti o per la stabilità finanziaria, i ricorsi interposti contro queste misure saranno privati dell’effetto sospensivo. Tali misure avranno quindi immediata esecutività. Tuttavia, in caso di ricorso, la banca potrà chiedere al tribunale la concessione dell’effetto sospensivo.

Strumenti di vigilanza

Sia la crisi di Credit Suisse che il rapporto della CPI hanno mostrato i limiti degli strumenti esistenti della FINMA, in particolare nel quadro del trattamento di un istituto non disposto a collaborare con la FINMA. Alcuni strumenti di vigilanza a disposizione della FINMA dovranno quindi essere ampliati instaurando le condizioni necessarie affinché la FINMA possa assicurare l’applicazione efficace delle disposizioni legali in materia di vigilanza.

Ad esempio, la FINMA dovrebbe poter informare sistematicamente in merito alle decisioni finali di «enforcement» e indicare nominalmente gli istituti interessati, al fine di garantire la trasparenza, rafforzare la fiducia nell’autorità di vigilanza e nella funzionalità dei mercati, nonché prevenire le speculazioni e le incertezze che potrebbero compromettere la stabilità del sistema finanziario.

Inoltre, a fini di dissuasione pecuniaria diretta, sarà conferita alla FINMA la competenza di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle persone giuridiche e delle società di persone in caso di gravi violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza. La pubblicazione di tale sanzione fornisce un contributo sostanziale alla sua efficacia perché ha un impatto diretto e comprensibile sul mercato, sugli azionisti, sulla percezione dell’assoggettato da parte dei clienti e indurrà gli istituti a evitare le