Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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violazioni gravi. Dato che questo tipo di sanzione può essere considerata un’accusa penale ai sensi della Convenzione del 4 novembre 195031 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sarà introdotta una disposizione per disciplinare l’obbligo di cooperazione durante tale procedimento. Questa disposizione preciserà le modalità della cooperazione e includerà il diritto di non autoincriminarsi nel procedimento sanzionatorio, conformemente al rapporto del Consiglio federale del 23 febbraio 2022 sulle sanzioni amministrative pecuniarie32.
Inoltre, dovrà essere introdotto anche lo strumento degli accordi amichevoli («settlement») che consentirà alla FINMA di concludere accordi con gli assoggettati alla vigilanza segnatamente sulle misure volte a ripristinare la situazione conforme. Sia per la FINMA sia per gli assoggettati alla vigilanza, tale meccanismo permetterà di accelerare notevolmente i procedimenti e di ridurne i costi.
È inoltre opportuno allineare le competenze dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) a quelle della FINMA conferendole la facoltà di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle società di audit sotto sorveglianza statale, al fine di colmare una lacuna esistente tra l’ammonizione e la revoca dell’abilitazione e per migliorare così la qualità delle prestazioni di verifica, indispensabili ai fini della sorveglianza. Le basi legali relative all’obbligo di cooperazione e all’accordo amichevole saranno altresì previste quali strumenti strettamente connessi a questa nuova competenza sanzionatoria e necessari alla sua attuazione efficace.
Per migliorare la capacità della FINMA di far eseguire le sue decisioni nei confronti di assoggettati alla vigilanza poco cooperativi, deve essere introdotta la competenza di infliggere penalità di mora (all’estero chiamate comunemente «periodic penalty payment» [PPP]). Il loro scopo è di assicurare l’esecuzione rapida ed efficace delle misure ordinate, senza finalità repressiva. Prima di pronunciare una tale misura, la FINMA dovrà informare l’assoggettato alla vigilanza che l’inosservanza di una decisione esecutoria entro il termine impartito lo espone a una penalità di mora. In tal modo la FINMA sarà quindi portata a formalizzare maggiormente la sua attività.
Inoltre, l’articolo 29 capoverso 1 LFINMA sarà esteso ai collaboratori degli assoggettati alla vigilanza (inclusi gli organi e le persone tenute a garantire un’attività irreprensibile), dato che l’assoggettato può di fatto agire solo tramite questi ultimi. Questa modifica allinea la legge alla pratica, rafforza la certezza del diritto e facilita l’accesso della FINMA alle informazioni rilevanti, anche al di fuori dei procedimenti.
L’articolo 29 capoverso 2 LFINMA viene altresì precisato al fine di sancire esplicitamente il carattere personale dell’obbligo di notifica per le persone tenute a garantire un’attività irreprensibile.
31 RS 0.101
32 FF 2022 776