Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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concernente la LSerFi e la LIsFi)267. Lo stesso vale quando l’organo preposto all’alta direzione nella sua totalità non dispone della dovuta indipendenza o quando gli organi preposti all’alta direzione e alla gestione non dimostrano di possedere le conoscenze specialistiche necessarie.
Con questa regolamentazione il Consiglio federale accoglie le richieste dei postulati 24.4522 e 24.4538 della CPI, prevedendo di stabilire a livello di ordinanza il requisito secondo cui l’organo preposto all’alta direzione deve disporre di una conoscenza adeguata della Svizzera. In tal modo, in particolare per le banche che operano a livello internazionale, si assicura che l’organo direttivo collegialmente possa adempiere le proprie responsabilità nei confronti dell’economia nazionale svizzera. La responsabilità di garantire che l’organo preposto all’alta direzione disponga di conoscenze adeguate della Svizzera è in capo al rispettivo presidente. I requisiti di una conoscenza adeguata delle condizioni locali sono conformi agli standard internazionali. Così il BCBS formula lo standard secondo cui l’organo preposto all’alta direzione collegialmente deve possedere una comprensione sufficiente delle condizioni e dei mercati economici locali e regionali nonché delle circostanze giuridiche e prudenziali268. Lo standard dell’idoneità collettiva è perseguito anche dalla BCE ed è espressamente citato («idoneità complessiva») nella Guida alla verifica dei requisiti di idoneità degli organi di amministrazione di un ente creditizio269.
Capoverso 2
Secondo il capoverso 2, le persone che ricoprono posizioni chiave nelle banche con un’organizzazione complessa devono garantire un’attività irreprensibile. Spetta al Consiglio federale definire le banche con un’organizzazione complessa (cfr. cpv. 4 lett. a). Le persone di cui al capoverso 2 sono considerate garanti dell’irreprensibilità al pari delle persone di cui al capoverso 1 e sottostanno pertanto alla verifica dell’irreprensibilità da parte della FINMA. Queste persone hanno un influsso significativo sulla conduzione dell’impresa, sui rischi o sul sistema di controllo interno e inoltre, pur non essendo necessariamente membri degli organi di amministrazione e gestione, possono comunque influire in modo decisivo sulle sorti della banca. A esse sono applicabili le regole per l’attribuzione delle responsabilità di cui all’articolo 3d AP-LBCR. Ciò vuol dire che queste persone sottostanno al regime di responsabilità. I settori e le funzioni illustrati alle lettere a–h rappresentano le posizioni chiave presso la banca.
267 FF 2015 7293, in particolare 7411 segg.
268 Basel Committee on Banking Supervision, Guidelines – Corporate governance principles for banks, pag. 13, luglio 2015, consultabile all’indirizzo: Corporate governance principles for banks.
269 Banca centrale europea Vigilanza bancaria, Guida alla verifica dei requisiti di idoneità, pag. 45, dicembre 2021, consultabile all’indirizzo: Guida alla verifica dei requisiti di idoneità.