Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Analogamente all’articolo 10 dell’ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari263 (OIsFi), spetterà al Consiglio federale disciplinare quali mutamenti sono di grande importanza. I mutamenti con obbligo di iscrizione possono essere iscritti nel registro di commercio solo previa autorizzazione della FINMA, come già precisato dall’attuale articolo 3 capoverso 1 LBCR (in futuro art. 3 cpv. 1 AP-LBCR secondo periodo). Non è necessario mantenere esplicitamente l’attuale secondo periodo dell’articolo 3 capoverso 3 LBCR.
Art. 3a Campo di attività
Capoverso 1
La disposizione corrisponde all’attuale articolo 9 capoverso 1 OBCR. L’attuale articolo 3 capoverso 2 lettera a LBCR (prima parte) è pressocché identico. Il rimando all’estensione geografica passa dal livello dell’OBCR al livello della LBCR. In tal caso, si tratta quindi della rettifica di un doppione tra OBCR e LBCR. Con la descrizione dell’estensione geografica, la banca precisa se opera sul mercato locale, regionale, nazionale o internazionale.
Capoverso 2
Una disposizione di analogo tenore è attualmente contenuta nell’articolo 9 capoverso 2 OBCR. L’articolo 3 capoverso 2 lettera a LBCR contiene già nella prima parte l’indicazione che l’organizzazione è proporzionata all’importanza degli affari. Il presente capoverso 2 chiarisce che l’organizzazione aziendale (espressione più moderna dell’attuale «organizzazione amministrativa») deve essere adeguata al campo di attività, vale a dire alle attività commerciali e all’estensione geografica. Al contempo, per la propria attività una banca deve disporre dei mezzi finanziari adeguati sotto il profilo dei campi di attività e dell’estensione geografica.
Art. 3b Organizzazione
Capoversi 1 e 2
I capoversi 1 e 2 sono la base del sistema di gestione dualistico per le banche (contrariamente al sistema monistico dei Paesi anglosassoni). Il sistema dualistico prevede una separazione chiara tra organo strategico e di controllo («organo preposto all’alta direzione») e la gestione operativa («organo di gestione»). L’attuale articolo 3 capoverso 2 lettera a LBCR (2a parte) stabilisce che è necessaria una delimitazione quando lo scopo aziendale o l’importanza degli affari lo esigono. Oggi, tuttavia, questa disposizione ha una rilevanza pratica molto limitata. Il principio della delimitazione può venire meno solo in casi eccezionali, come quello dei banchieri privati, in cui la
263 RS 954.11