Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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di gestione dei rischi, del sistema di controllo interno e in generale dell’organizzazione aziendale. Per cui, tra l’altro, le disposizioni della circolare della FINMA «Corporate Governance – banche» (2017/01)264 devono essere elevate a livello di ordinanza. Inoltre le disposizioni possono contenere direttive sui compiti dell’organo preposto all’alta direzione, del rispettivo presidente e dell’organo di gestione. Il Consiglio federale può altresì prevedere regole applicabili alle esigenze in materia di composizione, numero dei membri e periodi di attesa per il passaggio dall’organo di gestione all’organo preposto all’alta direzione di una banca. Il Consiglio federale può conferire alla FINMA la competenza di emanare disposizioni di esecuzione relative all’organizzazione.
Art. 3c Garanzia
Analogamente ad altre leggi sui mercati finanziari, il presente articolo disciplina il requisito di irreprensibilità per le banche (cfr. art. 11 LIsFi, art. 14 LSA). Esso stabilisce quali persone devono garantire un’attività irreprensibile. Tali persone sono in particolare al centro dei regimi di responsabilità (art. 3d AP-LBCR), dell’obbligo di diligenza (art. 37n AP-LBCR) o delle regole per le retribuzioni variabili delle SIB (art. 10b AP-LBCR).
Capoverso 1
Questo capoverso definisce la cerchia delle persone assoggettate al requisito di irreprensibilità della banca, le quali sono considerate «garanti dell’irreprensibilità» e, come già oggi (art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR), comprendono i membri degli organi per l’alta direzione e la gestione. Possono essere considerate garanti dell’irreprensibilità anche le persone che non occupano alcuna posizione all’interno degli organi, nella misura in cui, in virtù delle loro competenze, siano potenzialmente nella condizione di mettere a rischio la sopravvivenza della banca265. Inoltre in futuro sono da intendersi quali garanti dell’irreprensibilità anche le persone che occupano posizioni chiave in banche con un’organizzazione complessa (cfr. cpv. 2).
Il capoverso 1, inoltre, stabilisce per le banche la garanzia di un’attività irreprensibile richiesta all’istituto. Ciò vuol dire che le banche in sé sottostanno al requisito di irreprensibilità, al pari di altri titolari di autorizzazione (cfr. misura 7 del rapporto sulla stabilità delle banche266). Per cui, a titolo di esempio, una banca il cui organo preposto all’alta direzione fosse discorde al punto di non essere più in grado di garantire l’adempimento dei suoi compiti, non offrirebbe alcuna garanzia di un’attività irreprensibile, anche se ogni singolo membro del consiglio d’amministrazione adempisse personalmente l’obbligo di garanzia (cfr. messaggio del 4 novembre 2015
264 www.finma.ch > Documentazione > Circolari > 2017/01 Circolare FINMA Corporate governance – banche (22.09.2016).
265 BSK-BankG-Eymann/Gyr/Winzeler, 2026, Art. 3, N 17.
266 FF 2024 1023