Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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persone che in virtù della loro funzione decidono in modo determinante circa l’utilizzo e la gestione di parti importanti delle risorse dell’impresa oppure esercitano un’influenza significativa sul profilo di rischio dell’impresa270. È pertanto plausibile che queste persone siano da considerarsi garanti dell’irreprensibilità. Il Consiglio federale può prevedere a livello di ordinanza la possibilità per la FINMA di concedere eccezioni per le persone del livello inferiore alla direzione generale, posto che queste non esercitino alcuna influenza significativa sulla conduzione dell’impresa, sui rischi assunti o sul sistema di controllo interno di una banca.

Le banche che hanno esternalizzato funzioni importanti, o parte di queste, devono assegnare a un garante dell’irreprensibilità esistente la responsabilità della sorveglianza delle attività esternalizzate. Nell’ambito della revisione interna quale funzione di controllo dell’organo preposto all’alta direzione, in caso di esternalizzazione la sorveglianza della rispettiva attività deve essere attribuita a un membro dell’organo preposto all’alta direzione.

Le definizioni delle funzioni alle lettere a–g di cui sopra sono da considerarsi definitive (insieme alla competenza conferita al Consiglio federale) e direttamente attuabili dalle banche. A un garante dell’irreprensibilità possono essere attribuite più funzioni, a condizione che sia rispettata la separazione dei poteri tra prima, seconda e terza linea di difesa. È pertanto ipotizzabile che all’interno di una banca una persona sia responsabile, per esempio, della funzione di conformità alle norme (compliance) e del controllo dei rischi. Questo presuppone che tale cumulo di funzioni sia producente e che le singole persone possano assumersi le rispettive responsabilità in virtù delle proprie qualifiche professionali. La FINMA può ordinare responsabili distinti per tali funzioni laddove risultasse opportuno, in un’ottica di adeguato governo d’impresa, che due distinte funzioni siano assunte da due distinte persone o mancassero le conoscenze professionali necessarie (art. 19 lett. c AP-LBCR).

Le banche definiscono le funzioni di cui alla lettera h a propria discrezione. Se necessario, la FINMA può adeguare la cerchia di persone che esercitano altre funzioni centrali (art. 19 lett. d AP-LBCR).

Capoverso 3

Il capoverso 3 riprende il requisito della buona reputazione di cui all’attuale articolo 3 capoverso 2 lettera c LBCR, come già avviene in articoli simili di altre leggi sui mercati finanziari (p. es. art. 11 cpv. 2 LIsFi, art. 14 cpv. 2 LSA). Il capoverso 3 prevede inoltre che i garanti dell’irreprensibilità dispongano delle qualifiche professionali necessarie per svolgere la propria funzione.

270 UBS, Relazione annua 2024, pag. 230, consultabile all’indirizzo: https://www.ubs.com/content/dam/assets/cc/investor-relations/annualreport/2024/annual-report-ubs-group-2024.pdf.