Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 115Fedlex · Rapporto esplicativo
Lettera g
Sono inoltre da intendersi garanti dell’irreprensibilità anche le persone che esercitano la direzione delle unità operative importanti. Il Consiglio federale definirà l’importanza a livello di ordinanza (cpv. 4 lett. b). Secondo la definizione prevista, un’unità operativa è considerata importante se contribuisce per almeno il 10 per cento al reddito lordo della banca, costituendo così una fonte di reddito fondamentale della banca. Sono inoltre da intendersi unità operative importanti anche le unità operative sovraordinate formate da una o più unità operative importanti. Le unità operative importanti variano da una banca all’altra.
Lettera h
Le altre funzioni centrali di cui alla presente lettera riguardano aspetti importanti dell’attività, nella misura in cui non rientrano nei settori e nelle funzioni già precedentemente descritti. Esse sono peculiari dei singoli istituti nonché legate a situazioni specifiche. Tali funzioni possono altresì riguardare quelle rilevanti per i rischi ma che non hanno alcuna o scarsa rilevanza in termini di reddito. Il Consiglio federale definirà i criteri rilevanti a livello di ordinanza (cpv. 4 lett. c). In particolare, le funzioni interessate nella fattispecie sono illustrate di seguito.
− «Treasury»: in molte banche la funzione «Treasury» è una funzione chiave, responsabile tra l’altro della gestione della liquidità, del rifinanziamento, della gestione dei bilanci o della gestione dei rischi di variazione dei tassi d’interesse.
− Funzioni legate a situazioni specifiche: queste funzioni sono importanti soltanto per un determinato periodo di tempo. Entrano in gioco quando in una data situazione, per esempio dopo una fusione o in caso di progetti informatici fondamentali, come il rinnovo del sistema centrale di una banca, una banca con un’organizzazione complessa ha istituito una propria funzione.
− Altre unità operative rilevanti ai fini del rischio: si intendono le unità operative sotto la soglia del 10 per cento del reddito lordo, che tuttavia possono esercitare un’influenza importante sulla conduzione dell’impresa, sui rischi e sul sistema di controllo interno.
− Livello gerarchico inferiore al livello della direzione generale delle G-SIB: in qualità di G-SIB, UBS dispone di un’organizzazione su scala mondiale con oltre 100 000 collaboratori (stato al 2025). UBS è molto più grande delle altre SIB svizzere. Nel caso di organizzazioni così grandi, al livello inferiore a quello della direzione generale – oltre alle unità operative importanti di cui alla lettera g – si collocano altre funzioni che di per sé esercitano un’influenza significativa sulla conduzione dell’impresa, sui rischi assunti o sul sistema di controllo interno. In un’ottica di proporzionalità, è fondamentale che il regime di responsabilità tenga conto della maggiore complessità organizzativa di una banca di tali dimensioni. Per questo motivo, a livello di gruppo, nel caso di una G-SIB saranno considerate garanti dell’irreprensibilità in linea di principio anche le persone che sottostanno direttamente a un membro della direzione del gruppo. Di conseguenza, esse sottostanno al regime di responsabilità. Già oggi gran parte di questa cerchia di persone è individuata come «key risk taker» ai sensi dell’attuale UBS Framework. Si tratta in particolare di