Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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responsabilità dei soci è illimitata. Pertanto, in via del tutto eccezionale, il capoverso 1 prevede la possibilità di eventuali deroghe al principio del sistema dualistico.
Capoverso 3
Questa disposizione richiama espressamente per la prima volta a livello di legge l’obbligo delle banche di stabilire regole adeguate di conduzione dell’impresa. Il capoverso corrisponde all’articolo 9 capoverso 1 LIsFi. La banca è tenuta a realizzare, manutenere ed eventualmente adeguare regole e strutture proprie che le garantiscano una conduzione corretta e conforme alla legge. Essa deve organizzarsi in modo tale da adempiere tutti i requisiti legislativi in qualsiasi momento.
Capoverso 4
Nell’attuale LBCR manca una norma esplicita che esiga dalle banche un’organizzazione per individuare, limitare e sorvegliare i rischi. Questa norma era finora prevista a livello di ordinanza (cfr. art. 12 cpv. 2 OBCR). Una tale disposizione è tuttavia già prevista per i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari (art. 3f cpv. 2 LBCR). Il nuovo capoverso stabilisce inoltre che una banca deve disporre di un efficace sistema di controllo interno e istituire un organo di revisione interno. I controlli interni e la revisione interna sono citati già in altre leggi sui mercati finanziari, mentre per quanto concerne le banche erano finora precisati a livello di ordinanza (cfr. art. 9 cpv. 2 LIsFi, art. 27 LSA, art. 12 cpv. 4 OBCR). Il fatto che la FINMA possa esonerare una banca dall’obbligo di istituire un organo di revisione interno deve continuare a essere disciplinato a livello di ordinanza (cfr. art. 12 cpv. 4 OBCR). Il capoverso 4 in combinato disposto con l’articolo 3a capoverso 2 precisa che una banca può svolgere soltanto operazioni per le quali dispone di un’adeguata organizzazione interna, in particolare per quanto concerne la propria capacità di gestire i rischi. Ciò vuol dire che non possono esserci malintesi tra l’attività, i rischi a questa associati e le misure adottate dalla banca per individuare, limitare e sorvegliare tali rischi.
Una gestione dei rischi adeguata unitamente alla contabilità deve altresì garantire che siano rappresentati correttamente tutti gli attivi e i passivi come pure le operazioni fuori bilancio. In particolare, non è consentito sopravvalutare né sottovalutare gli attivi e i passivi. A tale proposito, le rettifiche di valore e la costituzione di riserve devono essere di entità adeguata. Per quanto concerne gli attivi e le operazioni fuori bilancio, nell’ambito dello standard di presentazione dei conti applicato è necessario tenere conto della copertura del rischio di dissesto mediante rettifiche di valore e riserve di entità adeguata. La politica adottata dalla banca in materia di rettifiche di valore e costituzione di riserve deve pertanto tradursi in direttive realistiche e non eccessivamente ottimistiche.
Capoverso 5
Questo capoverso conferisce al Consiglio federale la competenza per definire le esigenze relative all’organizzazione a livello di ordinanza, accertandosi che le regole siano formulate in funzione delle dimensioni dell’impresa e dei rischi. La finalità delle disposizioni a livello di ordinanza deve essere quella di precisare le esigenze in materia