Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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per valutare la garanzia della persona candidata. La FINMA effettua senza indugio e con la dovuta diligenza la verifica dell’irreprensibilità. Qualora si rendessero necessari ulteriori accertamenti, la FINMA ne informa immediatamente la banca. La banca è libera di comunicare la nomina della persona, fatta salva l’autorizzazione da parte della FINMA. L’entrata in carica può avvenire soltanto successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della FINMA.
Capoverso 4
Il capoverso 4 illustra le competenze normative trasferite al Consiglio federale.
Lettera a
Il regime di responsabilità non si applica a tutte le banche, ma soltanto a quelle con un’organizzazione di grandi dimensioni e rispettivamente più complessa. Il Consiglio federale definirà la complessità a livello di ordinanza. Secondo la definizione prevista, devono sottostare al regime di responsabilità le banche con un numero di collaboratori pari o superiore a 250 equivalenti a tempo pieno. Tale numero si basa sul criterio adottato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) per le piccole e medie imprese (PMI)274. A mano a mano che aumenta il numero di collaboratori, sale normalmente anche la complessità organizzativa di una banca, in quanto si intensificano la differenziazione, la necessità di coordinamento e i requisiti di governance. Tale definizione di organizzazione complessa può cambiare nel corso del tempo e pertanto il Consiglio federale provvederà ad adeguarla, ove necessario. L’individuazione di una soglia per le PMI sta a indicare che l’enfasi del regime di responsabilità è posta sulle banche di grandi dimensioni e più complesse. La maggior parte delle banche svizzere è al di sotto di tale soglia e non è pertanto interessata dal regime di responsabilità. Le banche con un numero di collaboratori che oscilla intorno ai 250 equivalenti a tempo pieno devono soddisfare i requisiti del regime di responsabilità, se è accertato che il numero di collaboratori resterà stabilmente sopra tale soglia.
Lettere b e c
Spetta al Consiglio federale definire i criteri di determinazione delle unità operative importanti e di altre funzioni centrali descritte sopra al capoverso 2 lettere g e h.
Art. 3d Attribuzione delle responsabilità in banche con un’organizzazione
complessa
Con l’attribuzione delle responsabilità in banche con un’organizzazione complessa, il presente articolo descrive l’elemento determinante del regime di responsabilità. Tale attribuzione attesta quali responsabilità devono assumersi i rispettivi garanti dell’irreprensibilità.
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