Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Capoverso 1
Le banche con un’organizzazione complessa hanno l’obbligo di definire le responsabilità determinanti per l’esercizio della loro attività e di attribuirle ai rispettivi garanti dell’irreprensibilità. Esse devono disporre di una panoramica dei settori e delle funzioni, nella quale siano riportati i garanti dell’irreprensibilità responsabili e siano chiaramente attribuiti i rispettivi compiti. La base di tale panoramica è l’attuale organigramma della banca.
Capoverso 2
Nella dichiarazione delle responsabilità i garanti dell’irreprensibilità confermano di essere responsabili dei compiti loro attribuiti in base alla rispettiva funzione e al rispettivo settore. Essi devono firmare la dichiarazione. È consentita la firma digitale con un livello di protezione equiparabile. Con l’apposizione della firma i garanti dell’irreprensibilità confermano di essere responsabili dell’adempimento dei compiti. L’articolo 37n definisce l’obbligo di diligenza in tal senso.
In linea di principio, la banca deve attribuire i settori e le funzioni di cui all’articolo 3c capoverso 2 lettere a–h e i compiti correlati alla loro direzione ai membri dell’organo di gestione, nella misura in cui la responsabilità non è in capo a una persona esterna all’organo di gestione. È quanto accade per esempio nel caso della direzione della revisione interna, che in quanto organo di controllo indipendente riferisce direttamente all’organo preposto all’alta direzione, oppure quando la funzione di conformità alle norme non è rappresentata come funzione autonoma in seno all’organo preposto all’alta direzione. Essa deve inoltre attribuire all’organo preposto all’alta direzione anche determinate funzioni e le responsabilità a queste correlate. Ciò riguarda in particolare il presidente dell’organo preposto all’alta direzione, nonché gli altri membri e i presidenti dei comitati di questo organo.
Capoverso 3
Spetta al Consiglio federale definire il contenuto della panoramica di cui al capoverso 1 e della dichiarazione di cui al capoverso 2. Si richiede, in particolare, un’elencazione dei compiti ai quali deve provvedere la direzione di un settore o di una funzione. La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione che disciplinino segnatamente a quali processi devono prestare attenzione le banche per quanto concerne la panoramica delle responsabilità e la rispettiva dichiarazione negli scambi con la FINMA. Per quanto concerne l’autorizzazione dei garanti dell’irreprensibilità, oggi la FINMA può contare su processi standardizzati nei quali devono essere integrati i nuovi processi relativi alla panoramica e alla dichiarazione.
Art. 3e Luogo della direzione
Capoverso 1
Il primo periodo del capoverso, attualmente contenuto nell’articolo 10 OBCR, sta a indicare il passaggio a livello di legge. Una disposizione analoga figura