Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 120Fedlex · Rapporto esplicativo

all’articolo 10 capoverso 1 LIsFi. La direzione – assicurata dagli organi preposti all’alta direzione e alla gestione – deve avvenire dalla Svizzera. Questa disposizione presuppone dunque una presenza della banca in Svizzera e un punto di collegamento alla FINMA275.

Capoverso 2

Questa disposizione, che corrisponde all’attuale articolo 3 capoverso 2 lettera d LBCR (cfr. anche art. 10 cpv. 2 LIsFi), stabilisce che i membri dell’organo di gestione abbiano un domicilio dal quale possono effettivamente assicurare la direzione operativa. Nel raffronto con l’attuale tenore, è stato stralciato il termine «responsabilità», in quanto non appropriato nella fattispecie. La responsabilità dei garanti dell’irreprensibilità delle banche con un’organizzazione complessa è il fulcro del regime di responsabilità (art. 3c cpv. 1, 2 e 3d AP-LBCR) nonché oggetto dell’obbligo di diligenza (art. 37n AP-LBCR).

Art. 3f Partecipazioni qualificate

Capoverso 1

Questo capoverso riprende il requisito di irreprensibilità delle persone che detengono una partecipazione qualificata, di cui all’attuale articolo 3 capoverso 2 lettera cbisLBCR, e lo integra con il concetto di buona reputazione, contenuto in modo implicito nel requisito di irreprensibilità. La citazione esplicita della buona reputazione crea un allineamento all’articolo 3c capoverso 3 AP-LBCR, all’articolo 11 capoverso 3 LIsFi o all’articolo 14 capoverso 3 LSA, che riportano anch’essi il concetto della buona reputazione contestualmente al requisito di irreprensibilità.

Capoverso 2

Questo capoverso definisce la partecipazione qualificata conformemente all’attuale articolo 3 capoverso 2 lettera cbisLBCR.

Capoverso 3

Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 3 capoverso 5 LBCR. Non sono previsti adeguamenti del contenuto, bensì soltanto adeguamenti di carattere tecnico-legislativo secondo le attuali linee guida linguistiche.

Capoverso 4

Il capoverso 4 riprende il contenuto dell’attuale articolo 3 capoverso 6 LBCR, secondo cui le banche devono annunciare alla FINMA le persone che acquistano o alienano, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata oppure che raggiungono, superano e scendono al di sotto della soglia di cui al capoverso 3. L’obbligo sussiste

275 BSK-BankG-Eymann/Gyr/Winzeler, 2026, Art. 3, N 36.