Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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nel momento in cui la banca ne viene a conoscenza. Almeno una volta all’anno le banche devono comunicare alla FINMA in un rapporto tutte le partecipazioni qualificate e i rispettivi cambiamenti.
Art. 3g Attività all’estero
Questa disposizione riprende l’attuale articolo 3 capoverso 7 LBCR. L’agenzia non ha più una valenza pratica. Questo termine può quindi essere stralciato.
Art. 3h Capitale minimo
Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 3 capoverso 2 lettera b LBCR. Il tenore è adeguato in base all’articolo 45 capoverso 1 LIsFi.
Art. 3i Banche cantonali
Il contenuto del presente articolo corrisponde a quello dell’attuale articolo 3a LBCR. L’articolo è provvisto di una rubrica ed è adeguato sotto il profilo redazionale alle attuali convenzioni di carattere tecnico-legislativo.
Capo secondo a: Disposizioni speciali per gruppi finanziari e conglomerati finanziari
Art. 3j Condizioni di autorizzazione supplementari
Capoverso 1
Questo capoverso corrisponde all’attuale articolo 3b LBCR.
Capoverso 2
Il presente capoverso definisce il concetto di gruppo finanziario. Il contenuto corrisponde all’attuale articolo 3c capoverso 1 LBCR. Il concetto di società di intermediazione mobiliare utilizzato nell’attuale capoverso non è più necessario, in quanto la definizione di gruppo finanziario dominato da una società di intermediazione mobiliare si trova all’articolo 49 capoverso 1 LIsFi.
Capoverso 3
Il presente capoverso definisce il concetto di conglomerato finanziario dominato dal settore bancario. Il contenuto corrisponde all’attuale articolo 3c capoverso 2 LBCR. L’espressione «[dominato dal settore del] commercio di valori mobiliari» non viene ripresa nel capoverso 3, in quanto successivamente all’introduzione della LIsFi non sussiste più la figura dei «commercianti di valori mobiliari». Al loro posto sono subentrate le «società di intermediazione mobiliare». Per quanto concerne i conglomerati finanziari dominati da società di intermediazione mobiliare, la definizione corrispondente è contenuta nell’articolo 49 capoverso 2 LIsFi.