Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Art. 3k Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati
Il presente articolo corrisponde ampiamente all’attuale articolo 3d LBCR. L’unica modifica a livello contenutistico è lo stralcio dell’espressione «da quello del commercio di valori mobiliari».
Art. 3l Complemento della vigilanza sul singolo istituto
Capoversi 1 e 2
Il contenuto di questi capoversi corrisponde a quello dell’attuale articolo 3e LBCR. I singoli adeguamenti sono esclusivamente di carattere redazionale.
Capoverso 3
Il Consiglio federale stabilisce le esigenze relative all’organizzazione dei gruppi finanziari e dei conglomerati finanziari dominati dal settore bancario secondo il capoverso 3. Ciò riguarda in particolare la regolamentazione delle esigenze organizzative di cui agli articoli 3a–3e, le norme sulle misure in caso di violazione dell’obbligo di diligenza (art. 5b, art. 37n) e sulle retribuzioni (art. 5c, art. 10b). Il Consiglio federale deve inoltre poter conferire alla FINMA la competenza di emanare le disposizioni di esecuzione su questi temi. Il Consiglio federale può quindi disciplinare a livello di ordinanza le norme attualmente contenute nell’articolo 3f LCBR concernenti la garanzia di un’attività irreprensibile e l’organizzazione dei gruppi finanziari e dei conglomerati finanziari.
Art. 3m Prescrizioni della FINMA
Il presente articolo corrisponde sostanzialmente all’attuale articolo 3g capoversi 1 e 2 LBCR. Nel capoverso 2 è stata stralciata l’espressione «[dominato dal settore del] commercio di valori mobiliari», in quanto i commercianti di valori mobiliari sono stati sostituiti dalle società di intermediazione mobiliare. Ai conglomerati finanziari dominati da società di intermediazione mobiliare si applicano le prescrizioni di cui all’articolo 49 capoverso 3 LIsFi. Inoltre, conformemente al progetto PLB del 6 settembre 2023276, in entrambi i capoversi è stato aggiunto il termine «pubblicazione».
Art. 3n Esigenze relative alla dotazione finanziaria e all’organizzazione di società
del gruppo importanti
Il presente articolo corrisponde all’attuale articolo 3g capoversi 3 e 4 LBCR. Il capoverso 1 specifica più precisamente che il Consiglio federale può «stabilire le esigenze» anziché «emanare prescrizioni». Il capoverso 2 è stato semplificato sotto il
276 FF 2023 2166