Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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profilo redazionale. Il termine «risoluzione» sostituisce «risanamento» – come in tutta la LBCR –completo di riferimenti agli articoli di legge.
Capo secondo b: Disposizioni speciali per banche sotto dominio straniero e banche estere
Art. 3o Condizioni di autorizzazione supplementari
Il contenuto dei capoversi 1–5 del presente articolo corrisponde all’attuale articolo 3bis LBCR.
Capoverso 1
L’espressione «l’istituzione di una banca» è stata sostituita con «il rilascio dell’autorizzazione a esercitare l’attività a una banca » in analogia con la rubrica dell’articolo 3 («Autorizzazione a esercitare l’attività»). È altresì specificato che, poste determinate condizioni, si rilascia l’autorizzazione a una banca straniera per l’esercizio dell’attività in Svizzera da parte di una succursale o di un rappresentante permanente.
La lettera a è integrata con l’espressione «o da parte dello Stato nel quale ha sede la banca estera», al fine di prevedere il caso di una succursale e del rappresentante permanente.
Capoverso 2
Si specifica che si tratta di una banca ai sensi del capoverso 1.
Capoverso 3
L’espressione utilizzata in questo caso è «deve dare informazioni», conformemente alle attuali convenzioni redazionali di carattere tecnico-legislativo.
Capoverso 4
Questo capoverso è stato rielaborato a livello redazionale e ora chiarisce in modo inequivocabile cosa si intende per l’espressione «dominata da stranieri» di cui al capoverso 1.
Capoverso 5, lettera b
Il contenuto della lettera b è stato semplificato sotto il profilo redazionale.
Capoverso 6
Il contenuto del capoverso 6 corrisponde a quello dell’attuale articolo 3tercapoverso 3. La semplificazione redazionale è tesa a chiarire che una banca deve comunicare alla FINMA l’eventuale dominio straniero, attuale o futuro, oppure l’eventuale modifica attuale o futura delle partecipazioni qualificate degli stranieri.