Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Capoverso 7
Il capoverso 7 corrisponde all’attuale articolo 3tere stabilisce che una banca sotto dominio straniero deve richiedere alla FINMA una nuova autorizzazione completiva in caso di modificazioni nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.
Art. 3p Autorizzazione completiva in caso di dominio straniero a posteriori
Il presente articolo corrisponde all’attuale articolo 3tercapoverso 1 LBCR. Le banche che, a posteriori, vale a dire dopo che hanno ottenuto l’autorizzazione a esercitare l’attività, passano in dominio straniero necessitano di un’autorizzazione suppletiva.
Art. 3q Trattati internazionali
Il presente articolo corrisponde all’attuale articolo 3quaterLBCR. Nei capoversi 1 e 2 sono state aggiunte le società di persone. Nell’articolo 3o capoverso 5 lettera b AP-LBCR (in precedenza art. 3biscpv. 3 lett. b) sono menzionate, ma finora non erano citate nell’articolo 3quater.
Art. 3bis–3quater
Queste disposizioni ora sono riportate agli articoli 3o–3q AP-LBCR (vedi sopra), pertanto gli attuali articoli 3bis–3quaterLBCR devono essere formalmente abrogati.
Art. 4 Fondi propri e liquidità
Osservazioni preliminari
Le disposizioni dell’ordinanza basate sull’articolo 4 capoverso 2 LBCR vanno distinte dagli allentamenti concessi in singoli casi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 LBCR. Se in singoli casi la FINMA prevede deroghe alle esigenze generali, secondo l’articolo 4 capoverso 3 LBCR e concede nuovi allentamenti senza essere specificamente autorizzata in base all’articolo 4 capoverso 2 LBCR (p. es. art. 10 OFoP), secondo il nuovo capoverso 3bisAP-LBCR essa deve limitare nel tempo la validità di tali allentamenti specifici all’istituto concessi alle SIB e informare il pubblico in merito. Pertanto, le limitazioni previste all’articolo 4 capoverso 3bisAP-LBCR non riguardano l’articolo 4 capoverso 2 LBCR.
Capoverso 3bis
Come in passato, l’articolo 4 capoverso 3 LBCR consente alla FINMA di derogare alle disposizioni generali in materia di fondi propri e liquidità, in casi particolari, e di riconoscere alle singole banche allentamenti rispetto alle esigenze minime oppure di disporre inasprimenti. Questo capoverso continua a costituire la base per la concessione di allentamenti, tuttavia, per gli allentamenti alle SIB, devono essere rispettate le esigenze aggiuntive sancite al capoverso 3bisAP-LBCR. Queste esigenze