Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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aggiuntive non devono essere soddisfatte nel caso in cui gli allentamenti siano a favore di banche non di rilevanza sistemica.

In caso di concessione di nuovi allentamenti concernenti le esigenze in materia di fondi propri e liquidità per le banche di rilevanza sistemica, questi devono essere limitati nel tempo. Il limite temporale deve essere impostato in modo tale che gli allentamenti cessino effettivamente nel momento prestabilito. Ciò vuol dire che, a quel punto, la circostanza che ne giustifica la concessione sarà comunque venuta meno oppure che, nel frattempo, saranno state attuate misure adeguate tali da farne perdere la rilevanza. Sono inoltre innalzati i requisiti di trasparenza affinché il pubblico possa farsi una propria idea pertinente della situazione effettiva di una banca. Le informazioni rilevanti devono essere facilmente accessibili e comprensibili per tutti gli attori interessati. A tal fine la FINMA pubblica un elenco di tutti gli allentamenti concessi. La banca interessata illustra inoltre le conseguenze che ne scaturiscono nel caso concreto, specificando le particolari circostanze e i presupposti che rendono opportuni gli allentamenti. La banca spiega altresì quali sono i meccanismi che innescano le conseguenze illustrate. Nel complesso, questo è in linea anche con l’aspettativa secondo cui le conseguenze illustrate siano individuabili e stimabili non soltanto nel contesto attuale, ma anche in caso di un cambiamento delle condizioni quadro.

Gli allentamenti concessi alle banche di rilevanza sistemica dalla FINMA prima che entrasse in vigore la modifica della legge sono trattati separatamente nelle disposizioni transitorie all’articolo 4 capoverso 3bisAP-LBCR. Come avviene già oggi, in futuro tali allentamenti non dovranno avere una durata limitata, bensì essere regolarmente e obbligatoriamente verificati dalla FINMA. Inoltre, anche tali allentamenti sottostanno ai requisiti di trasparenza di cui sopra.

Art. 5a Differimento della pubblicazione e della comunicazione in caso di

sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale

I regolamenti di quotazione delle borse svizzere prevedono un obbligo di informazione per gli emittenti in caso di fatti che potrebbero influenzare i corsi (la cosiddetta pubblicità ad hoc). Temendo che un ottenimento di liquidità possa essere reso noto sul mercato in un momento poco adatto e possa essere interpretato come debolezza dal mercato stesso e dai depositanti e intensificare così una crisi, le banche esitano a richiedere un sostegno alla liquidità alle banche centrali soprattutto in caso di eventi specifici del settore bancario (per evitare il cosiddetto fenomeno della stigmatizzazione). Per contrastare questa problematica specifica, nei casi in cui vi è un sostegno alla liquidità da parte delle banche centrali deve essere introdotta esplicitamente a livello di legge la possibilità di differire la pubblicazione di una comunicazione ad hoc e la relativa comunicazione alla borsa. La normativa vigente nei regolamenti di quotazione delle borse approvati dalla FINMA (Autodisciplina; cfr. art. 27 e 35 LInFi) prevede già oggi che, a determinate condizioni, si possa derogare all’obbligo di pubblicazione dei fatti che potrebbero influenzare i corsi (o delle informazioni privilegiate, art. 2 lett. j LInFi), ma non viene fatto esplicitamente riferimento al sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale. Il differimento della comunicazione di nuova introduzione è applicabile da parte delle banche o delle società madre, ivi comprese società holding intermedie, gruppi finanziari e conglomerati finanziari i cui titoli di partecipazione o altri strumenti