Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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N. 3
L’applicazione di un malus e la possibilità di richiedere la restituzione incentivano i collaboratori a evitare violazioni degli obblighi. Un altro strumento a cui si può far ricorso per incentivare le persone interessate è il cosiddetto «in-year adjustment». Questo strumento comune a livello internazionale permette di ridurre la nuova retribuzione variabile da assegnare a un individuo, spesso in deroga all’andamento passato, se questo ha violato degli obblighi. Gli «in-year adjustment» sono più facili da attuare rispetto ai malus e, in particolare, rispetto alle richieste di restituzione, perché gli adeguamenti avvengono prima dell’assegnazione o del versamento, si basano su prove chiare e immediate delle prestazioni e non richiedono la riduzione o la restituzione di retribuzioni assegnate o già versate. In questo modo vengono quindi meno la maggior parte degli ostacoli legali e amministrativi che possono presentarsi con le disposizioni che prevedono malus o «clawback».
Le SIB devono quindi prevedere nei loro sistemi di retribuzione una regola che stabilisca una riduzione della nuova retribuzione variabile assegnata in caso di violazione degli obblighi.
Capoverso 4
Le SIB che non prevedono retribuzioni variabili devono in ogni caso adottare altri provvedimenti disciplinari per sanzionare i comportamenti scorretti. Tali misure possono includere, tra le altre, il richiamo verbale o scritto con possibili conseguenze per le promozioni, il trasferimento oppure l’assegnazione di mansioni di livello inferiore.
Capoverso 5
Il Consiglio federale definirà a livello di ordinanza i valori minimi da prevedere per le retribuzioni variabili. Per tutte le definizioni, il Consiglio federale può tenere conto delle soluzioni adottate in ambito internazionale (cfr. cap. 2.1.2).
Lettera a
A livello internazionale si osserva che la percentuale minima di differimento oscilla tra il 40 o 60 per cento a seconda della posizione gerarchica e dell’importo della retribuzione.
Lettera b
A livello internazionale, la durata del differimento è di almeno quattro-cinque anni e il versamento della retribuzione differita avviene solo pro quota, vale a dire al massimo mediante quote costanti. Pertanto, in caso di un differimento di quattro anni, per esempio, non sarebbe possibile dopo un anno versare l’80 per cento della retribuzione, ma al massimo il 25 per cento. Sarebbe anche possibile effettuare l’intero versamento alla decorrenza della durata complessiva del differimento.