Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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trasferimento nel contratto di credito ipotecario. Attualmente molti contratti di credito ipotecario delle banche non prevedono (ancora) simili clausole di trasferimento, benché sia prevedibile che le banche provvederanno progressivamente a integrare in tal senso le basi contrattuali. Per inserirle in un secondo momento, però, è necessario modificare il contratto, la banca deve cioè stipulare un accordo a riguardo con ciascun cliente interessato. Soprattutto nel settore ipotecario, un adeguamento in tempi rapidi dei relativi contratti di credito comporta un onere notevole per le banche e, dal momento che la durata di questi contratti è spesso lunga, non sarebbe possibile adeguarli in tempi rapidi se un’eventuale modifica fosse consentita solo al momento del rinnovo dei crediti ipotecari. Alla luce del contesto descritto, ovvero la funzione di LoLR della BNS e l’importanza del sostegno alla liquidità concesso dalla BNS per la stabilità finanziaria, le misure sancite agli articoli 17– 17a, 17c–17d AP-LBCR mirano ad agevolare l’utilizzo dei crediti da parte delle rispettive banche per la copertura del sostegno alla liquidità concesso dalla BNS e quindi a contribuire al rafforzamento della stabilità finanziaria. Nello specifico la legge dovrebbe consentire di utilizzare i crediti a titolo di garanzia per il sostegno alla liquidità della BNS, anche nel caso in cui i relativi contratti di credito non lo prevedano (ad es. in assenza di clausole di trasferimento).
Con l’articolo 17b AP-LBCR queste agevolazioni saranno applicate anche al trasferimento o alla costituzione in pegno di crediti, da parte di una banca a favore di una società veicolo costituita a tal fine, a garanzia dei titoli di credito (p. es. nell’ambito dei cosiddetti «asset backed securities» o «covered bond»), a condizione che questi titoli di credito siano utilizzati dalla banca esclusivamente a copertura del sostegno alla liquidità concesso dalla BNS.
Inoltre, sono previste agevolazioni anche per quanto riguarda la necessaria predisposizione delle cartelle ipotecarie quali garanzie per il sostegno alla liquidità da parte della BNS (soluzioni di subcustodia).
Art. 17 Trasferimento agevolato di crediti e costituzione di altre garanzie
Capoverso 1
Nel caso di crisi di una banca, il sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale può diventare urgente e deve essere fornito il prima possibile. Perché le banche possano usufruire delle linee di liquidità della BNS, dovrebbero essere in grado di trasferire legalmente alla BNS un numero elevato di crediti nel più breve tempo possibile. A prescindere da eventuali disposizioni contrattuali di diverso tenore, il capoverso 1 crea una base legale per il trasferimento agevolato dei crediti alla BNS nonché per la costituzione agevolata di eventuali garanzie a favore della BNS per il sostegno alla liquidità concesso dalla BNS stessa, consentendo alle banche di utilizzare i crediti come garanzie anche in assenza del consenso dei debitori. Questo approccio riduce i tempi di predisposizione e i costi per le banche (in particolare quelli necessari per modifiche contrattuali su larga scala), contribuendo così ad ampliare il potenziale di approvvigionamento di liquidità attraverso il LoLR. In particolare, il capoverso 1 comprende non soltanto i trasferimenti diretti di crediti o le costituzioni di garanzie a favore della BNS, ma anche determinate transazioni a favore di terzi