Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 141Fedlex · Rapporto esplicativo

credito effettivo, il capoverso 1 comprende anche i privilegi e i diritti accessori connessi al credito utilizzato come garanzia (art. 170 CO), così come le garanzie non accessorie che li garantiscono. Fanno parte dei diritti accessori soprattutto quelli che servono a garantire il credito, come segnatamente i pegni o le fideiussioni. Per quanto riguarda le garanzie non accessorie, si intendono in particolare le cartelle ipotecarie trasferite alla banca come garanzia. Il capoverso 1 consente anche la costituzione di altre garanzie legate ai crediti, tra cui rientrano, ad esempio, la costituzione di pegni su crediti (art. 899 CC).

In base a quanto stabilito dal capoverso 1, il consenso del debitore derivante dal rapporto contrattuale di credito sottostante non costituisce un requisito necessario per la validità del trasferimento di un credito alla BNS da parte di una banca in qualità di creditrice. Allo stesso modo, per il trasferimento legale di un credito non è necessario neppure darne notifica al debitore. Fino a quando non giunge a conoscenza dell’avvenuta cessione alla BNS, il debitore può liberarsi dagli obblighi effettuando il pagamento alla banca (art. 167 CO). Se il credito viene rimborsato in tutto o in parte dal debitore, il credito si estingue per l’importo corrispondente. In tal modo si riduce anche la garanzia per il mutuo accordato dalla BNS alla banca. Lo stesso dicasi se il debitore oppone un credito in compensazione del suo debito nei confronti della banca (come potrebbe avvenire segnatamente in caso di fallimento della banca). La BNS può fare fronte a tali rischi in particolare mediante clausole contrattuali.

Capoverso 2

In conformità con il capoverso 1, secondo il capoverso 2 in caso di trasferimento di un credito o di una costituzione di garanzie, anche gli eventuali divieti di cessione stabiliti a livello contrattuale (art. 164 cpv. 1 CO) non trovano applicazione per questi precisi trasferimenti e costituzioni di garanzia. Come già menzionato al capoverso 1, va precisato per chiarezza che il capoverso 2 non impone limitazioni ai sensi della legge a eventuali trasferimenti o costituzioni di garanzie per scopi diversi o per eventuali altri terzi; eventuali accordi contrattuali in tal senso continuano a essere nella libertà di disposizione delle parti interessate e conservano la propria validità giuridica.

La disposizione aumenta il potenziale del possibile sostegno alla liquidità da parte della BNS, tanto più che la banca non è limitata da eventuali divieti di cessione nella sua libertà decisionale in merito alla scelta dei crediti trasferibili. Il capoverso 2 comprende tutte le disposizioni contrattuali che possono avere lo stesso effetto di un divieto di cessione (ad es. requisiti di consenso o altre condizioni restrittive legate al trasferimento). Di conseguenza, anche eventuali divieti di costituzione in pegno sono resi inapplicabili da questo capoverso.

Capoverso 3

Un gruppo importante di possibili garanzie che possono essere utilizzate per ottenere liquidità dal LoLR è costituito dai crediti ipotecari, che le banche spesso garantiscono tramite cartelle ipotecarie. Le cartelle ipotecarie sono iscritte nel registro fondiario. Nell’ambito della LFGI un ruolo centrale è svolto, per motivi operativi, dai crediti ipotecari che sono garantiti da cartelle ipotecarie registrali tenute e gestite