Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Capoverso 3

Con l’introduzione dei supplementi per la capacità di risanamento e di liquidazione il 23 novembre 2022280 e la scadenza del precedente sistema degli sconti, le agevolazioni sono diventate obsolete. Con l’abrogazione del capoverso, questo passaggio viene reso esecutivo anche a livello di legge.

Capoverso 4

L’articolo 10 capoverso 4 lettera a LBCR prevede già oggi che il Consiglio federale, dopo aver consultato la Banca nazionale e la FINMA, disciplini le esigenze particolari di cui all’articolo 9 capoverso 2. A seguito dell’introduzione all’articolo 9 capoverso 2 AP-LBCR della lettera e, di cui sopra, tale competenza del Consiglio federale si estende anche al piano di stabilizzazione che deve essere allestito da una SIB. Il requisito di un piano di stabilizzazione, attualmente già previsto a livello di ordinanza, deve essere concretizzato e integrato da un obbligo di approvazione da parte dell’organo preposto all’alta direzione e al controllo della banca di rilevanza sistemica.

Lettera b

Successivamente all’estensione della pianificazione di emergenza, introdotta con l’articolo 9 capoverso 2, a un piano di risoluzione e all’introduzione nella legge di un riferimento al piano di stabilizzazione, con i conseguenti adeguamenti all’articolo 10 capoverso 2, in futuro la competenza del Consiglio federale di determinare i criteri di valutazione riguarderà anche entrambi gli strumenti.

Il piano di stabilizzazione mira a garantire che in caso di crisi la banca possa stabilizzarsi in modo sostenibile e continuare la sua attività senza l’intervento dello Stato. I criteri di valutazione definiti nell’ordinanza per il piano di stabilizzazione dovranno quindi fare in modo che le misure di stabilizzazione possano essere attuate in modo tempestivo, corrispondano allo specifico modello di attività di una SIB, siano adattate a diverse situazioni di crisi e possano migliorare in misura sostanziale la situazione finanziaria di una SIB sia in termini di dotazione di capitale che di liquidità. Il piano deve inoltre essere concretizzabile. A tal fine, come parte del piano, deve essere presentata una progettazione dei test e i test devono essere effettuati regolarmente dalla banca. La banca presenta periodicamente alla FINMA una versione aggiornata del piano di stabilizzazione e la FINMA effettua una valutazione sulla base dei criteri concretizzati a livello di ordinanza.

Per quanto concerne il piano di risoluzione, i criteri attualmente vigenti per la valutazione del piano di emergenza sono integrati da criteri aggiuntivi per valutare le opzioni di risoluzione che devono essere elaborate dalle banche di rilevanza sistemica. In particolare, sono fatti salvi i criteri relativi al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica, cosicché, in caso di rischio d’insolvenza, queste ultime possano continuare

280 RU 2022 804