Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Lettera c
Per le richieste di restituzione delle retribuzioni variabili già versate le norme vigenti a livello internazionale prevedono tempistiche analoghe a quelle previste per il differimento delle retribuzioni variabili. Nel caso sia prevista una durata minima del differimento, perché sia possibile recuperare anche l’ultima tranche, il periodo previsto per le richieste di restituzione deve essere maggiore rispetto a quello di differimento.
Lettera d
Il Consiglio federale stabilirà i criteri che devono essere rispettati dalle SIB nell’ambito della definizione di retribuzione complessiva elevata secondo il capoverso 2.
Capo ottavo: Costituzione e realizzazione di garanzie in relazione con un sostegno alla liquidità concesso dalla Banca nazionale
Nella sua funzione di LoLR, la BNS può offrire un sostegno alla liquidità sussidiario a determinate condizioni in base alla LBN281. A tal fine, la BNS può effettuare in particolare operazioni di credito con le banche, purché i relativi mutui siano coperti da garanzie sufficienti (art. 9 cpv. 1 lett. e LBN). In tal caso la BNS stabilisce anche le condizioni generali in base alle quali effettua le operazioni di credito a sostegno della liquidità delle banche (art. 9 cpv. 2 LBN). In questo ambito la BNS agisce in modo indipendente (art. 6 LBN). Le disposizioni di seguito commentate del capo ottavo (Costituzione e realizzazione di garanzie in relazione con un sostegno alla liquidità concesso dalla Banca nazionale) non modificano questi principi di base e non limitano in alcun modo le decisioni prese dalla BNS in merito alle garanzie da essa accettate e alle rispettive condizioni. Tali disposizioni non sanciscono per legge alcun diritto per le banche di ricevere un sostegno alla liquidità dalla BNS.
Nell’ambito delle condizioni stabilite dalla BNS, quest’ultima accetta un’ampia gamma di garanzie per la conclusione di operazioni di credito finalizzate alla concessione di un sostegno alla liquidità. Nel quadro dello schema di liquidità esteso («extended liquidity facility», SLE), la BNS può concedere un sostegno alla liquidità contro sufficienti garanzie alle banche che soddisfano le condizioni di ammissione. Ai fini del sostegno alla liquidità nell’ambito dello SLE, la BNS accetta quali garanzie crediti ipotecari garantiti da cartelle ipotecarie registrali amministrate fiduciariamente da SIX SIS SA (liquidità a fronte di garanzie ipotecarie, LFGI) nonché una gamma specifica di titoli che possono essere consegnati a SIX SIS SA (liquidità a fronte di titoli, LFT). Un gruppo importante di possibili garanzie è costituito, in particolare, dai crediti derivanti da contratti di credito ipotecario. Il trasferimento dei crediti per la copertura del sostegno alla liquidità concesso dalla BNS avviene tramite cessione. In alternativa, è possibile anche ricorrere a garanzie di altro tipo, come la costituzione di un diritto di pegno su un credito. Per poter utilizzare i crediti ipotecari a titolo di garanzia per il sostegno alla liquidità da parte della BNS, le banche hanno bisogno che il cliente fornisca il proprio consenso tramite un contratto. Questo spesso viene fornito accettando le clausole di
281 RS 951.11