Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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rientrano in particolare i supplementi di fondi propri del «pilastro 2» (art. 131b in combinato disposto con l’art. 45 OFoP) e i supplementi di liquidità specifici all’istituto (art. 25 OLiq). Il supplemento delle esigenze «going-concern» deve essere di entità limitata e deve poter essere applicato soltanto nella misura in cui il piano di risoluzione di una SIB sia lacunoso e non sussista pertanto la capacità di risoluzione. In un caso di questo tipo, il rispetto dell’obiettivo TBTF che prevede di evitare l’erogazione di aiuti statali sarebbe messo a rischio. Il supplemento mira quindi a ridurre la probabilità di una destabilizzazione e il rischio di insolvenza. Per tale periodo, inoltre, la FINMA potrà ordinare il pagamento di una penalità di mora (cfr. art. 32a AP-LFINMA).
Concludendo, non devono essere create nuove misure organizzative. Le misure organizzative già oggi consentite e la loro applicazione rimangono limitate alle lacune relative al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica (cfr. art. 62 cpv. 2 OBCR).
Art. 10b Differimento parziale del versamento delle retribuzioni variabili e
provvedimenti disciplinari
Il presente articolo riguarda i garanti dell’irreprensibilità e le persone con una retribuzione complessiva elevata di una SIB. Queste persone influiscono in modo determinante sulla conduzione dell’impresa e sui rischi assunti. Nel caso dei garanti dell’irreprensibilità ciò è dovuto anche solo al fatto che si collocano ai livelli gerarchici più alti di una SIB. Anche i collaboratori ai livelli più bassi con una remunerazione complessiva relativamente elevata di solito hanno un’elevata responsabilità in termini di rischi assunti. Con le loro decisioni, infatti, possono influire in modo significativo sui rischi di una SIB.
Capoverso 1
Le componenti retributive variabili possono generare falsi incentivi che favoriscono comportamenti volti a ottenere utili a breve termine. Al contrario, i sistemi di retribuzione variabile adeguatamente concepiti possono essere utilizzati anche per incentivare i collaboratori interessati a promuovere lo sviluppo economico ed evitare comportamenti scorretti. Per garantire che la politica di retribuzione sia in linea con gli interessi a lungo termine di una banca e del pubblico, le retribuzioni variabili corrisposte dalle SIB ai garanti dell’irreprensibilità (cfr. art. 3c cpv. 1 AP-LBCR) e alle persone con una retribuzione complessiva elevata devono essere parzialmente differite. Il differimento consente di subordinare l’ammontare definitivo della retribuzione variabile versata all’andamento a lungo termine della banca e al rispetto delle regole. In questo modo si garantisce infatti che la performance economica o un comportamento scorretto possano influire sulle componenti retributive in sospeso.
Capoverso 2
Non è prevista una definizione di legge esaustiva di persone con una retribuzione complessiva elevata. Il Consiglio federale definirà a livello di ordinanza i criteri in base ai quali le SIB determineranno questo tipo di retribuzioni (cfr. cpv. 5 lett. d). Conformemente al capoverso 2, spetta alle SIB elaborare una definizione adeguata di persone con una retribuzione complessiva elevata alla luce dei criteri definiti dal