Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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a essere svolte senza interruzioni, indipendentemente dalle restanti parti della banca. I nuovi criteri di valutazione da concretizzare, concernenti le opzioni di risoluzione, mirano a garantire che la banca di rilevanza sistemica prepari le opzioni di risoluzione pertinenti in modo tale che possano essere attuate in tempi rapidi in caso di necessità. Nel caso delle SIB attive a livello internazionale, questi nuovi criteri hanno un impatto principalmente sulla casa madre e sul gruppo. Per le SIB non attive a livello internazionale, i criteri già previsti per la pianificazione di emergenza dovrebbero già coprire in gran parte la risoluzione dell’intera banca.
A livello di ordinanza, inoltre, sarà chiarito che la valutazione del piano di risoluzione redatto dalla SIB non riguarderà soltanto quest’ultimo, bensì anche una verifica della capacità di risoluzione (oggi chiamata possibilità di risanamento e liquidazione). In questo modo, queste due valutazioni oggi decentralizzate confluiranno in un unico processo di valutazione e le misure che la FINMA deve adottare in caso di lacune verranno centralizzate. La valutazione viene effettuata una volta all’anno. Dal momento che, in base al diritto vigente, le SIB non attive a livello internazionale non sono soggette alla valutazione della possibilità di risanamento e liquidazione, il Consiglio federale intende estendere in generale anche a queste banche, contestualmente alla valutazione del piano di risoluzione, l’applicabilità dei criteri e delle misure oggi sanciti dall’articolo 65a e seguenti OBCR. I criteri saranno adeguati in modo tale da tenere conto delle caratteristiche specifiche delle SIB non attive a livello internazionale e da rispettare il principio di proporzionalità.
Lettera c
Il Consiglio federale definirà a livello di ordinanza quali misure può ordinare la FINMA nel caso in cui il piano di stabilizzazione non soddisfi le esigenze. Le misure di stabilizzazione inserite nell’omonimo piano devono servire a evitare che la banca entri nella fase di crisi successiva, ovvero la fase di risoluzione. Ciò significa che le misure di stabilizzazione devono liberare sufficienti fondi propri «going concern» e liquidità. In una prima fase della sua valutazione la FINMA individuerà eventuali lacune e concederà alla banca un termine per colmarle. Nel caso in cui la banca non dovesse seguire l’ordine ricevuto, il Consiglio federale concederà alla FINMA la possibilità di ordinare un supplemento di fondi propri «going concern» e di liquidità. I supplementi devono essere limitati nell’importo e devono applicarsi solo fino a quando il piano di stabilizzazione non soddisfa le esigenze della FINMA.
Anche per quanto riguarda il piano di risoluzione, il Consiglio federale concretizza a livello di ordinanza le misure che possono essere ordinate dalla FINMA in caso di lacune. Già oggi la pianificazione d’emergenza deve prevedere una dotazione di fondi propri e di liquidità sufficiente per l’attuazione del piano (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. c OBCR) e, in caso di ostacoli alla capacità di risanamento e di liquidazione, la FINMA può ordinare fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite (fondi «going concern») e supplementi di liquidità (cfr. art. 65b cpv. 1 OBCR). Il Consiglio federale deve ora prevedere che la FINMA, una volta individuate le lacune e concesso alla SIB un termine per porvi rimedio, possa ordinare anche un supplemento delle esigenze «going-concern». Il Consiglio federale strutturerà questi supplementi in modo che tengano conto delle attuali esigenze in materia di fondi propri e liquidità. Tra questi