Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Consiglio federale. La definizione deve tenere conto del fatto che le regole di retribuzione siano idonee a fornire a tali persone incentivi adeguati e commisurati al rischio.
Capoverso 3
Questo capoverso stabilisce quali regole devono essere rispettate dalle banche di rilevanza sistemica nella strutturazione del proprio sistema di retribuzione.
Lettera a
Oltre alla violazione dell’obbligo di diligenza (cfr. lett. b), anche l’andamento della performance e dei rischi può comportare una riduzione o la revoca completa delle retribuzioni. Ciò significa che le SIB devono strutturare almeno una parte degli strumenti di retribuzione, commisurata al profilo di rischio della banca, in modo tale che il loro valore possa variare. Tali variazioni devono dipendere da indicatori che riflettono, ad esempio, i risultati a lungo termine, il capitale investito, i rischi assunti o il valore dell’azienda. I criteri per il versamento di una retribuzione differita devono consentire anche di ridurre o revocare la retribuzione variabile a una persona nel caso in cui nella sua area di competenza si siano registrate delle perdite. Gli strumenti, inoltre, devono essere strutturati in modo tale che i possibili aumenti di valore siano trasparenti e chiari nonché proporzionali alle possibili perdite di valore.
Lettera b
N. 1
Nei loro sistemi di retribuzione le SIB devono prevedere la possibilità di ridurre o revocare le retribuzioni variabili differite ma non ancora versate in caso di violazione del diritto vigente o delle direttive interne dell’azienda. Si tratta di un cosiddetto malus. Attraverso il malus una SIB sanziona il comportamento scorretto tramite una riduzione o la cancellazione completa delle retribuzioni variabili differite.
Le regole riguardanti il differimento delle retribuzioni variabili devono prevedere a quanto ammonta la quota differibile della retribuzione variabile complessiva e per quanto tempo può essere differita. Le banche devono inoltre stabilire in base a quali regole deve avvenire il versamento nel corso del periodo stabilito. A tale proposito, il Consiglio federale provvederà alla definizione dei rispettivi valori (cfr. cpv. 5 lett. a e b).
N. 2
Le SIB devono inoltre stabilire che in caso di comportamento scorretto possono richiedere la restituzione delle retribuzioni variabili già versate («clawback»). Può essere richiesta la restituzione di tutte le retribuzioni variabili, anche di quelle che al momento dell’assegnazione non erano state differite, ma erano state versate immediatamente.