Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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specificati dalla BNS, pure utilizzate ai fini del sostegno alla liquidità concesso dalla stessa (cfr. cpv. 3).
Oggi il trasferimento di crediti per garantire un sostegno alla liquidità concesso dalla BNS avviene solitamente tramite cessione in base alle disposizioni in materia (art. 164 segg. CO). In linea di principio, i crediti possono essere ceduti o costituiti in pegno senza il consenso del debitore (art. 164 cpv. 1 CO; art. 899 e segg. CC282). In generale, quindi, l’articolo 17 capoverso 1 AP-LBCR non introduce alcuna modifica alla legge, ma si ricollega al diritto vigente. Di solito però le banche ottengono, tramite clausole contrattuali di trasferimento, il consenso del debitore all’utilizzo del credito per le operazioni di rifinanziamento. Da un lato ciò garantisce la certezza del diritto ed evita ambiguità sulla liceità di tali operazioni (p. es. viene chiarito che non vi è alcun accordo verbale o implicito che prevede che i crediti non possano essere ceduti o costituiti in pegno). Il capoverso 1 crea dunque per legge questa certezza del diritto per quei contratti di credito nei quali non sono presenti (sufficienti) clausole contrattuali di trasferimento. Dall’altro, tali operazioni di rifinanziamento sono potenzialmente in conflitto con il segreto bancario e la normativa sulla protezione dei dati. A questo proposito, il capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 17c capoversi 1–2 e art. 17d AP-LBCR crea una base giuridica chiara secondo la quale in ogni caso non è necessario il consenso del cliente. L’articolo 17 AP-LBCR, però, va anche oltre e nel capoverso 2 consente l’utilizzo come garanzia anche se il contratto di credito prevede un divieto di cessione o una simile disposizione di altro tipo che limita l’utilizzo del credito come garanzia (p. es. il requisito del consenso). È quindi stabilito che questi accordi contrattuali non sono applicabili nel caso specifico in cui i crediti determinanti debbano essere utilizzati come garanzia per il sostegno alla liquidità concesso dalla BNS (nonché per un’eventuale successiva realizzazione, cfr. art. 17a AP-LBCR).
La disposizione è necessaria in quanto consente il trasferimento di crediti alla BNS per un numero elevato di contratti in vigore che non contengono le relative clausole contrattuali di trasferimento. In questo modo si intende dunque evitare che sia necessario modificare a posteriori i contratti di credito in vigore, con un notevole onere amministrativo, per inserire le clausole di trasferimento («repapering»). Nei nuovi contratti di credito, in particolare nel settore ipotecario, le banche normalmente prevedono apposite disposizioni contrattuali.
Il capoverso 1 si applica a tutti i tipi di crediti fondati sul diritto svizzero (ad es. crediti ipotecari o crediti concessi alle imprese), purché tale trasferimento serva a garantire il sostegno alla liquidità concesso dalla BNS. I trasferimenti per altri scopi non sono consentiti per legge dal capoverso 1 e i relativi accordi contrattuali rimangono invariati nella libertà di disposizione delle parti interessate.
Se e a quale valore di liquidità la BNS accetti un credito come garanzia nell’ambito delle sue operazioni di rifinanziamento, lo stabilisce essa stessa in modo indipendente nell’esercizio della doverosa discrezionalità che le è concessa dal legislatore. Oltre al
282 RS 210