Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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fiduciariamente da una società del gruppo SIX nel cosiddetto sistema «Six Nominee» («Terravis Nominee»). Per semplificare ulteriormente l’ottenimento di liquidità tramite LFGI e aumentare il potenziale di liquidità, il capoverso 3 prevede ulteriori agevolazioni per quanto riguarda la predisposizione di cartelle ipotecarie quali garanzie per il sostegno alla liquidità. Nello specifico, questo capoverso stabilisce che le banche possono effettuare il trasferimento di cartelle ipotecarie, di cui sono creditrici pignoratizie o creditrici delle cartelle ipotecarie, a un ente di custodia centrale designato dalla BNS nell’ambito della LFGI o a un creditore fiduciario di cartelle ipotecarie, senza il consenso del debitore delle cartelle ipotecarie e anche a prescindere da accordi contrattuali contrari. Nel caso in cui si renda necessaria una modifica nel registro fondiario (p. es. modifica del creditore di una cartella ipotecaria registrale), la banca può provvedere autonomamente a inoltrare la relativa domanda all’ufficio del registro fondiario, senza il consenso del debitore delle cartelle ipotecarie, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 3. Il trasferimento e la conseguente modifica del creditore delle cartelle saranno consentiti a condizione che queste cartelle ipotecarie siano predisposte per essere utilizzate come garanzie per un eventuale ottenimento di liquidità dalla BNS. Il capoverso 3 si applica sia alle cartelle ipotecarie registrali che alle cartelle ipotecarie documentali.

Va notato che il capoverso 3 non costituisce una base giuridica per il trasferimento di cartelle ipotecarie all’ente di custodia senza il consenso del debitore delle cartelle stesse, a meno che le cartelle ipotecarie da trasferire non siano utilizzate per predisporre una garanzia per il sostegno alla liquidità concesso dalla BNS. È opportuno sottolineare, inoltre, che il capoverso 3 consente di ricorrere a un ente di subcustodia senza il consenso del debitore, ma l’utilizzo delle cartelle ipotecarie per scopi diversi dal sostegno alla liquidità da parte della BNS (p. es. per il rifinanziamento sul mercato) richiede comunque, una volta effettuato l’adeguamento del registro fondiario, il consenso del rispettivo debitore (p. es. attraverso specifici accordi contrattuali tra banca e cliente o debitore).

Art. 17a Realizzazione di garanzie

Nel caso in cui nell’ambito del sostegno alla liquidità concesso dalla BNS a favore di una banca si verifichi un ritardo nei pagamenti, se necessario, la BNS deve poter cedere, al fine di realizzarli, i crediti e le altre garanzie che le sono stati trasferiti o costituiti in pegno come garanzie dalla banca interessata secondo l’articolo 17 capoverso 1 AP-LBCR. Qualora si rendesse necessaria una realizzazione di questo tipo, secondo l’articolo 17a capoverso 1 AP-LBCR, la BNS può realizzare i crediti a lei trasferiti, le garanzie non accessorie trasferite così come i privilegi e diritti accessori connessi a tali crediti e trasferirli a tal fine a terzi. Per terzi si intendono indistintamente terzi svizzeri ed esteri. Questo vale a prescindere da eventuali accordi contrattuali di diverso tenore e senza necessità di consenso del debitore. Come l’articolo 17 capoverso 2 AP-LBCR, l’articolo 17a capoverso 2 AP-LBCR stabilisce che eventuali divieti di cessione contrattuali (art. 164 cpv. 1 CO), che limitano la realizzazione dei crediti o delle garanzie secondo l’articolo 17a capoverso 1 AP-LBCR, non trovano applicazione per queste precise attività di realizzazione (cfr. anche i commenti all’art. 17 cpv. 2 AP-LBCR).