Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 143Fedlex · Rapporto esplicativo

Per stabilire quali operazioni di realizzazione sono consentite (p. es. realizzazione privata) è necessario fare riferimento al diritto privato e in materia di fallimento in generale e ai contratti tra la BNS e la banca. L’articolo 17a AP-LBCR in questo senso non introduce alcuna modifica dal punto di vista del diritto materiale. Tuttavia, se il contratto di credito non contiene alcuna clausola di trasferimento (o prevede persino un divieto di cessione o una simile limitazione al trasferimento) una realizzazione può comunque comportare problemi legali (p. es. violazione del segreto bancario). La disposizione chiarisce quindi come agire nel caso di contratti di credito senza (sufficienti) clausole di trasferimento.

Art. 17b Trasferimento di crediti e costituzione di altre garanzie in relazione con

una società veicolo

Le banche hanno la facoltà di rifinanziare sul mercato i crediti a loro spettanti tramite cartolarizzazioni. In tale operazione i crediti sono raggruppati e convertiti in titoli negoziabili. In questo contesto il termine «cartolarizzazione» è inteso in senso lato e comprende tutti i tipi di titoli di credito garantiti (in particolare «asset backed securities» e «covered bond»). Per l’emissione di questi titoli di credito garantiti, i crediti spettanti a una banca sono trasferiti (o, in casi più rari, costituiti in pegno) come garanzia a specifiche società veicolo. Per queste operazioni di rifinanziamento da parte delle banche, sul mercato è diffuso sia il modello che prevede che una banca emetta titoli di credito garantiti da essa stessa («covered bond»), così come il cosiddetto modello ABS («asset backed security»), nel quale la società veicolo impiegata emette i relativi titoli e li colloca sul mercato. Anche i «covered bond» e le ABS, o le quote di questi titoli di credito garantiti, possono essere utilizzati come garanzie per il sostegno alla liquidità da parte della BNS nell’ambito della LFT e rappresentano dunque un’alternativa al trasferimento diretto di crediti da una banca alla BNS, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste dalla BNS per questi titoli (cfr. art. 9 cpv. 2 LBN). Per il trasferimento dei crediti dalle banche a queste società veicolo o la costituzione di altre garanzie in loro favore, le problematiche sono le stesse riscontrate nel caso dei trasferimenti diretti dei crediti alla BNS: spesso nei contratti di credito manca una disposizione che disciplini l’utilizzo di un credito come garanzia. Inoltre, devono essere affrontate le questioni legate alla protezione dei dati e al mantenimento del segreto. Alla luce di questo e al fine di aumentare il potenziale di liquidità della LoLR, è opportuno che le agevolazioni previste per il trasferimento e la costituzione di garanzie diretti siano applicate anche ai «covered bond» e alle ABS, a condizione che tali «covered bond» e ABS siano utilizzati anche in questo caso a copertura del sostegno alla liquidità concesso dalla BNS. Per queste ragioni l’articolo 17b capoverso 1 AP-LBCR crea una base legale per il trasferimento agevolato di crediti a una società veicolo costituita a tale scopo, nonché per la costituzione agevolata di eventuali garanzie a favore di una società veicolo costituita a tale scopo per garantire i titoli di credito emessi da tale banca o società veicolo. Analogamente all’articolo 17 capoverso 1 AP-LBCR, in particolare, sono consentiti il trasferimento e la costituzione di garanzie a favore di una società veicolo costituita a tale scopo, a prescindere da eventuali altre disposizioni contrattuali di diverso tenore e senza il consenso del debitore in virtù del capoverso 1. Oltre al credito effettivo, come l’articolo 17 capoverso 1 AP-LBCR, il capoverso 1 comprende anche i privilegi e i diritti accessori connessi al credito utilizzato come garanzia (art. 170 CO), così come le garanzie non