Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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accessorie che li garantiscono (cfr. i commenti all’art 17 cpv. 1 AP-LBCR). Il capoverso 2 prevede altresì, come l’articolo 17 capoverso 2 AP-LBCR, che in caso di trasferimento di un credito o di costituzione di garanzie a favore di una società veicolo costituita a tale scopo secondo il capoverso 1, eventuali divieti di cessione contrattuali non trovino applicazione neanche per questi precisi trasferimenti e costituzioni di garanzie (cfr. i commenti all’art. 17 cpv 2 AP-LBCR).
Come accennato, queste agevolazioni di legge sono concesse a condizione che i titoli di credito emessi dalla banca o dalla società veicolo siano utilizzati esclusivamente a copertura del sostegno alla liquidità concesso dalla BNS. In altre parole, l’articolo 17b AP-LBCR non offre alcuna base giuridica per l’emissione di «covered bond» e ABS da collocare sul mercato nell’ambito delle operazioni di rifinanziamento privato delle banche. Le banche devono continuare a prevedere nei loro contratti di credito i provvedimenti e le clausole di trasferimento necessarie per poter effettuare queste operazioni di rifinanziamento.
L’articolo 17a AP-LBCR non trova applicazione. I crediti utilizzati come garanzie in caso di cartolarizzazione non vengono realizzati dalla BNS. La BNS, però, può realizzare i titoli che le sono stati dati come garanzie, che devono essere trasferibili liberamente.
Art. 17c Obblighi di informazione della banca
Capoverso 1
Per la predisposizione e il disbrigo operativo del rifinanziamento, secondo il capoverso 1 è essenziale che la banca trasmetta alla BNS informazioni concernenti i crediti rilevanti di cui agli articoli 17 e 17a AP-LBCR (p. es. dati del debitore, importo del credito, durata residua). Le banche sono altresì tenute a mettere a disposizione della BNS, su richiesta, tutti i documenti, compresi i contratti di credito, concernenti i crediti e le relative garanzie (p. es. fideiussioni, accordi di garanzia, cartelle ipotecarie ecc.). Le informazioni da fornire comprendono in tal caso anche i dati personali o i dati di persone giuridiche correlati al contratto di credito. Ai fini delle attività correlate di trattamento e comunicazione dei dati personali e dei dati di persone giuridiche effettuate dalle banche, la presente disposizione costituisce un motivo giustificativo legale (ai sensi del diritto in materia di protezione dei dati, in particolare art. 31 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 2020283 sulla protezione dei dati [LPD]). L’obbligo di informazione si applica sia in fase di predisposizione (ad es. trasmissione di informazioni necessarie alla BNS per stabilire se determinati crediti siano idonei come garanzie), sia nel periodo di durata del prestito fino al rimborso completo del sostegno alla liquidità concesso dalla BNS o fino alla realizzazione definitiva delle garanzie.
283 RS 235.1