Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Capoverso 2

L’obbligo di informazione prevale sugli obblighi di tutelare il segreto della banca previsti dalla legge o dai contratti e costituisce una lex specialis, segnatamente in relazione all’articolo 47 della LBCR. L’obbligo di informazione si applica a tutti i tipi di crediti secondo il diritto svizzero e di altre garanzie, così come ai privilegi e ai diritti accessori che possono essere trasferiti alla BNS nell’ambito di un rifinanziamento a titolo di garanzia. I documenti e le informazioni trasmessi sottostanno all’obbligo legale di tutelare il segreto a cui è assoggettata a sua volta la BNS (art. 49 LBN).

Capoverso 3

Secondo il capoverso 3 la banca ha l’obbligo di informare i debitori in merito al contenuto e al significato del capo ottavo, contenente gli articoli 17–17d AP-LBCR. Sempre secondo il capoverso 3, la banca è tenuta a informare sia il debitore del credito sia gli altri debitori noti alla banca i cui diritti sono limitati da questo capo (p. es. proprietario della cosa costituita in pegno a favore di terzi).

Ai sensi di questo capoverso la banca deve informare in modo adeguato i debitori in merito a un possibile utilizzo dei loro crediti e di altre garanzie come garanzie per il sostegno alla liquidità della BNS e della loro possibile realizzazione e trasferimento a soggetti terzi nazionali o esteri secondo l’articolo 17a AP-LBCR. Insieme a queste informazioni deve essere comunicato anche che eventuali accordi legali o contrattuali divergenti in materia di trasferibilità o divieto di cessione per i trasferimenti alla BNS secondo l’articolo 17 AP-LBCR o alle società veicolo secondo l’articolo 17b AP-LBCR non saranno applicabili nei confronti di tali stessi destinatari date le disposizioni di legge di cui al capo ottavo. La banca informa inoltre i debitori sugli effetti delle agevolazioni in relazione agli obblighi di tutelare il segreto, nonché per quanto concerne il trattamento e la comunicazione di dati personali. L’obbligo di informazione della banca si applica sia ai contratti esistenti che ai nuovi contratti e le informazioni possono essere messe a disposizione dei debitori in forma standardizzata, in versione cartacea o elettronica. In caso di nuovi contratti, l’informazione deve avvenire alla stipulazione del contratto di credito, mentre in caso di contratti esistenti trova applicazione una disposizione transitoria (cfr. cpv. 4 delle disposizioni transitorie sulla modifica del …). Se nell’ambito della revisione della documentazione contrattuale le banche includono di propria iniziativa disposizioni concernenti il trasferimento di crediti o la costituzione di garanzie ai sensi del presente capo ottavo, viene meno l’obbligo di informare i clienti interessati dalla revisione di tale documentazione.

Il rispetto del presente obbligo di informazione costituisce un obbligo delle banche derivante puramente dal diritto in materia di vigilanza e non rappresenta un requisito di validità per il trasferimento agevolato di crediti o per la costituzione agevolata di eventuali garanzie in quanto tali.