Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 146Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 17d Trattamento e comunicazione di dati personali e dati concernenti persone

giuridiche

Capoverso 1

Il capoverso 1 crea una base legale per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra la BNS e i terzi cui si fa ricorso per l’esecuzione del capo ottavo ai fini della gestione, della sorveglianza e dell’esecuzione nonché ai fini della realizzazione delle operazioni di credito e dei diritti e delle garanzie ad esse associati. Il trattamento e la comunicazione di dati personali, dati di persone giuridiche o di altri dati richiede una base giuridica adeguata. Il capoverso 1 stabilisce in una legge formale che il trattamento e la comunicazione dei suddetti dati e informazioni tra le parti coinvolte nell’esecuzione del capo ottavo sono consentiti e, se necessario, includono anche i terzi necessari per l’esecuzione delle disposizioni (ad es. consulenti esterni). Oltre a questo, il capoverso 1 disciplina anche la collaborazione e lo scambio di informazioni con terzi svizzeri o esteri in base all’articolo 17a AP-LBCR nel caso in cui si renda necessaria la realizzazione dei crediti e delle relative garanzie. Nel trattamento e nella comunicazione reciproca delle informazioni e dei suddetti dati, le parti coinvolte sono tenute in generale a rispettare il principio di proporzionalità. Ai fini dell’esecuzione del presente capo sono interessati esclusivamente i dati personali ai sensi dell’articolo 5 lettera a LPD, i dati di persone giuridiche (cfr. art. 57r segg. della legge del 21 marzo 1997284 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]) nonché altre informazioni.

Capoverso 2

Il capoverso 2 stabilisce che la trasmissione di dati e informazioni nell’ambito dell’esecuzione del capo ottavo prevale sugli obblighi contrattuali e legali di tutelare il segreto (p. es. derivanti dai rapporti contrattuali tra la banca e il debitore). Facendo riferimento all’articolo 47 LBCR, il capoverso costituisce segnatamente una lex specialis.

L’eventuale trasferimento dei crediti trasferiti alla BNS, compresi i relativi privilegi e diritti accessori e le garanzie non accessorie, a terzi svizzeri o stranieri ai fini della realizzazione, comporta anche la trasmissione di dati personali, dati di persone giuridiche e altre informazioni (ad es. dati del debitore, importo del credito, durata residua) al termine di queste operazioni. Si può presumere che i principali acquirenti dei portafogli di crediti da realizzare siano banche svizzere, che a loro volta sono assoggettate al segreto bancario. Non è tuttavia escluso che gli acquirenti possano essere anche altre istituzioni. È presumibile pensare che anche queste ultime sarebbero di norma obbligate alla tutela del segreto in base agli accordi contrattuali sottoscritti con la BNS ai fini della realizzazione. Tuttavia a questo riguardo non esiste

284 RS 172.010