Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Lettera d

Il trasferimento di titoli di partecipazione della banca o il trasferimento del suo patrimonio o di parti di esso a una società transitoria può far guadagnare del tempo necessario per la risoluzione e, dal momento che la gestione e l’amministrazione della società transitoria è affidata alla FINMA, fornire un segnale di stabilità. Ulteriori dettagli al riguardo sono riportati nel commento all’articolo 30bquinquiesAP-LBCR.

Lettera e

Lo strumento di risoluzione dell’accorpamento della banca con un altro soggetto di diritto rimane invariato, ma ora deve essere inserito nella lettera e anziché nell’articolo 30 capoverso 2 lettera b, come nella vigente LBCR.

Lettera f

La modifica della forma giuridica rimane invariata, ma ora deve essere inserita nella lettera f anziché nell’articolo 30 capoverso 2 lettera d della vigente LBCR.

Capoverso 2

Il capoverso riprende il tenore del vigente articolo 31 capoverso 2 LBCR, che è stato soppresso dal momento che il piano e la decisione di risanamento sono stati uniti in un unico documento, ovvero la decisione di risoluzione.

Capoverso 3

Il capoverso è stato adeguato a seguito della modifica alla numerazione dei capoversi e delle lettere, nonché alla scelta di riunire il piano e la decisione di risanamento nella decisione di risoluzione. Con l’emanazione della decisione di risoluzione, i soggetti di diritto e la società transitoria di cui al capoverso 1 lettere b–e continuano a subentrare al posto della banca nella misura del patrimonio trasferito effettivamente.

A questo riguardo è opportuno segnalare che, indipendentemente dal tipo di trasferimento di cui all’articolo 30 lettere b–d, i proprietari e i creditori della banca in risoluzione, le cui pretese nei suoi confronti non sono oggetto del trasferimento, non possono far derivare alcun diritto dal trasferimento. In relazione al trasferimento non possono quindi far valere diritti legali nei confronti né della FINMA, né dei soggetti di diritto che ricevono il trasferimento, né di eventuali terzi coinvolti nel trasferimento. In particolare, non hanno alcun diritto al trasferimento neppure dei propri crediti. La tutela di proprietari e creditori avviene esclusivamente attraverso la valutazione del concordato.

Capoverso 4

La non applicabilità della LFus già prevista dall’articolo 30 capoverso 3 periodo 2 LBCR della normativa vigente deve essere precisata. In particolare, deve essere esplicitato che al consenso della società assuntrice, che non è oggetto della procedura di