Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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risoluzione, si applicano comunque le disposizioni del diritto societario, ma non le disposizioni della LFus. La LFus è quindi integralmente esclusa in caso di applicazione di tutti gli strumenti di risoluzione di cui al capoverso 1 lettere b–f.
Capoverso 5
Se a seguito della sua risoluzione l’ente che controlla la banca cambia, in base al diritto vigente in determinate situazioni possono trovare applicazione le disposizioni in materia di rilevamento per quanto riguarda le offerte obbligatorie (art. 135 segg. LInFi). In caso di risanamento (ora chiamato «caso di risoluzione»), in base all’articolo 136 capoverso 1 lettera e LInFi non sussiste l’obbligo di presentare un’offerta se i titoli di partecipazione sono acquistati in vista di un risanamento. Tuttavia, la Commissione delle offerte pubbliche d’acquisto (COPA) richiede un piano di risanamento per la valutazione concreta. Questa valutazione parallela da parte della COPA e della FINMA potrebbe portare a incongruenze e ritardi. Pertanto, data l’urgenza in caso di rischio d’insolvenza di una banca, la deroga all’obbligo di presentare un’offerta con riserva di approvazione per la COPA, attualmente prevista dall’articolo 136 capoverso 1 lettera e LInFi, non è sufficiente. Inoltre, anche un esame completo a posteriori da parte della COPA di una misura di risoluzione decisa dalla FINMA non sarebbe efficace. Deve pertanto essere introdotta una disposizione derogatoria in base alla quale le regole del diritto in materia di acquisizione relative alle offerte obbligatorie secondo l’articolo 135 e seguenti LInFi non si applicano in una risoluzione.
Art. 30b cpv. 1, 2, 3 lett. d, 4, 6, 8, primo periodo, e 9
Capoverso 1
Il capoverso è abrogato in quanto la descrizione della misura di capitale ora è riportata all’articolo 30 capoverso 1 lettera a AP-LBCR.
Capoverso 2
Adeguamento a livello linguistico.
Capoverso 3
Precisazione linguistica nel periodo introduttivo.
Lettera d
La disposizione è abrogata. I crediti che in questo passaggio erano esclusi e che erano stati assunti con l’approvazione della FINMA o di un incaricato da essa designato per la durata di determinate misure di protezione o di una procedura di risoluzione, ora possono invece essere esclusi dalla conversione e dalla riduzione dei crediti dalla FINMA in singoli casi giustificati secondo il nuovo capoverso 4 formulato in modo più ampio.