Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Capoverso 8
La FINMA precisa in un’ordinanza le esigenze poste alle valutazioni, all’incaricato della valutazione nonché alla documentazione relativa alle informazioni e alle ipotesi che stanno alla base delle valutazioni. Le precisazioni relative alle valutazioni tengono conto delle diverse caratteristiche delle valutazioni come segue.
La base per la valutazione 1 sono i rispettivi standard di presentazione dei conti della banca e dei suoi principali enti giuridici, ipotizzando che la banca si trovi nella fase di «going concern». La valutazione è un input fornito dalla banca ai fini dell’analisi del rischio d’insolvenza da parte della FINMA.
La valutazione 2 rappresenta una valutazione della risoluzione di diritto pubblico e si basa su rettifiche di valore e stime che vanno oltre quelle previste dagli standard di presentazione dei conti applicati, aventi come data di riferimento la fine della settimana di risoluzione.
Le ipotesi da formulare nella valutazione 3 relative ai valori di liquidazione (p. es. l’ammontare delle rettifiche di valore di diverse voci di bilancio) saranno specificate.
Per le valutazioni da effettuarsi ai fini della risoluzione secondo l’articolo 29a capoverso 1 AP-LBCR non sussiste alcun obbligo di revisione. Per quanto concerne la valutazione secondo l’articolo 29a capoverso 1 lettera a AP-LBCR, ciò emerge dal capoverso 4, secondo il quale la FINMA può, a sua discrezione, affidare a un incaricato della valutazione di verificare la valutazione svolta dalla banca secondo il capoverso 1 lettera a. Per quanto concerne le valutazioni secondo l’articolo 29a capoverso 1 lettere b e c AP-LBCR, ciò consegue dal fatto che in linea di massima tali valutazioni sono effettuate dall’incaricato della valutazione e quindi da una persona in possesso delle competenze specialistiche pertinenti. Qualora il ricorso a un incaricato della valutazione non risulti fattibile, secondo il capoverso 5 la FINMA può ordinare alla banca di procedere direttamente alle valutazioni di cui al capoverso 1 lettere b e c. Nella fattispecie, le ragioni che in questo caso non rendono fattibile il ricorso a un incaricato della valutazione (p. es. rifiuto di accettazione del mandato o dell’esecuzione del mandato nel periodo di tempo a disposizione in caso di urgenza) potrebbero ostacolare anche la revisione. In tal caso, tuttavia, la FINMA stessa sottopone le valutazioni a una verifica della plausibilità.
Se le chiusure intermedie secondo il valore di continuità aziendale e secondo i valori di liquidazione non sono allestite ai fini di una risoluzione, bensì per determinare se sussistono fondati timori circa un’eccedenza di debiti in vista di un fallimento, può essere opportuno farle verificare da una società di revisione della banca, considerate le circostanze specifiche del caso in questione. Di norma un’eventuale urgenza non dovrebbe giustificare lo svolgimento di una verifica che richiede molto tempo. Peraltro, secondo l’articolo 25 capoverso 1 LBCR, affinché la FINMA ordini misure di insolvenza è sufficiente il timore fondato di un rischio d’insolvenza.