Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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LBCR. L’aggiudicazione nella procedura di gara avviene in base alle offerte presentate (cfr. art. 30quatercpv. 3 AP-LBCR). In questo caso, quindi, il rispetto del «no creditor worse off test» si basa su un confronto tra il prezzo di acquisto effettivo e la valutazione 3.

Il requisito secondo cui il piano di risanamento deve fondarsi su una valutazione prudente degli attivi e dei passivi della banca e su una stima prudente della necessità di risanamento (art. 30c cpv. 1 lett. a LBCR) sanciva già nella legge i principi della valutazione 2, i quali sono stati soltanto riformulati in modo specifico per una maggiore chiarezza. Così come in passato, la FINMA continua a disporre di un ampio margine di discrezionalità tecnica. La valutazione 2 non costituisce una base per rivendicazioni di terzi.

Lettera c

La valutazione secondo i valori di liquidazione (nota a livello internazionale come «valutazione 3») è una valutazione del concordato, ovvero una pura valutazione «gone concern», utile in particolare ad accertarsi che in una risoluzione i creditori, così come i proprietari, non siano posti in una posizione economica presumibilmente peggiore rispetto a quella che risulterebbe dalla dichiarazione immediata del fallimento della banca (cfr. art. 28b cpv. 2 lett. b AP-LBCR). Così come avviene già oggi, questa valutazione costituisce quindi la base per eventuali rivendicazioni di terzi.

Capoverso 2

Le informazioni rilevanti disponibili al momento della valutazione costituiscono la base delle valutazioni. In questo modo viene chiarito anche che l’andamento dei valori e le informazioni disponibili solo dopo il momento della valutazione sono irrilevanti per le valutazioni. Questa disposizione fa riferimento al fatto che nell’ambito di una crisi difficilmente si dispone di una base informativa completa e ineccepibile e che la valutazione deve tenere conto di tale incertezza con adeguati disaggi, accantonamenti, ipotesi sul mantenimento di valore dei valori patrimoniali e sui futuri proventi della banca ecc.

Capoverso 3

Il capoverso 3 stabilisce a chi spetta eseguire le valutazioni di cui al capoverso 1.

La valutazione 1 viene effettuata dalla banca e serve alla FINMA come input per determinare il rischio di insolvenza ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LBCR. Il fatto che la valutazione 1 spetti alla banca non compromette in alcun modo la competenza della FINMA di determinare il rischio di insolvenza. In particolare, la FINMA può determinare il rischio di insolvenza anche se la banca non ha effettuato la valutazione 1 o se il rischio di insolvenza non si basa sulla valutazione 1, bensì su altri elementi.

In linea di massima le valutazioni 2 e 3 sono effettuate da parte di un incaricato della valutazione, su mandato della FINMA, e prevedono l’obbligo di cooperazione della banca (cfr. art. 29a cpv. 6 AP-LBCR). Come riportato nei commenti al capoverso 1