Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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strumenti. In particolare, nei documenti rilevanti l’emittente deve chiarire che gli investitori non possono in alcun modo rivalersi sulla Confederazione per quanto riguarda gli strumenti e sono gli unici ad assumersi il rischio.
Capoverso 8
Adeguamento a livello linguistico.
Capoverso 9
La disposizione è abrogata. Finora questa disposizione dava la facoltà alla FINMA, nello specifico in caso di «bail-in», di sospendere completamente i diritti sociali dei proprietari. Ora, invece, questa possibilità è stata spostata all’articolo 28c capoverso 2 lettera a AP-LBCR e ne è stato ampliato il contenuto (v. commento all’art. 28c cpv. 2 lett. a AP-LBCR).
Art. 30bbisCompensazione in caso di misure di capitalizzazione
Data la correlazione oggettiva, la disposizione sulla compensazione in caso di misure di capitalizzazione, finora contenuta nell’articolo 31c LBCR, è stata spostata subito dopo le misure di capitalizzazione disciplinate nell’articolo 30b LBCR.
Capoverso 1
In determinati casi l’ordine di misure di capitalizzazione può essere emesso anche se la banca interessata non presenta ancora un’eccedenza di debiti (p. es. in caso di gravi problemi di liquidità; cfr. art. 25 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 28 segg. LBCR). Anche in questo caso, per poter procedere al «bail-in», è necessario che in una prima fase il capitale convertibile di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b LBCR venga completamente convertito in capitale proprio e le obbligazioni emesse con rinuncia al credito secondo l’articolo 11 capoverso 2 LBCR vengano completamente ridotte e, in una seconda fase, che il capitale sociale venga completamente ridotto (art. 30b cpv. 5 LBCR).
Come finora, deve quindi rimanere possibile riconoscere un indennizzo agli azionisti. I creditori del capitale convertibile di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b LBCR, a seguito alla conversione effettuata prima del «bail-in», si qualificano anch’essi come azionisti per tale indennizzo. Per quanto riguarda questo diritto a un indennizzo, ora viene stabilito in modo esplicito che è limitato ai casi in cui la risoluzione rispetto al fallimento porrebbe i creditori in una situazione di svantaggio. Un indennizzo adeguato corrisponde quindi all’importo di un eventuale dividendo riconosciuto agli azionisti in caso di apertura immediata della procedura di fallimento. Senza il «bail-in» e la conseguente riduzione o conversione dei crediti dei creditori per permettere la risoluzione, infatti, si sarebbe dovuto ordinare il fallimento. In questo caso il diritto degli azionisti sarebbe limitato al dividendo del fallimento. Gli azionisti non devono ricevere immeritatamente un trattamento migliore perché nella risoluzione sono stati coinvolti i creditori.