Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Capoverso 4
Alla FINMA viene riconosciuto per legge il potere discrezionale di escludere dal «bailin» determinati crediti. Nell’interesse di una risoluzione efficace ed efficiente, tenendo conto degli obiettivi di cui all’articolo 28a, in determinate circostanze la FINMA deve poter escludere per giustificati motivi singoli crediti o tipi di credito dalla conversione o dalla riduzione dei crediti. Oltre ai crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi per garantire la continuazione dell’attività bancaria o dei servizi bancari e ai crediti precedentemente coperti dal capoverso 3 lettera d, ora devono essere previsti anche altri casi. Ad esempio, in futuro sarà possibile un’esclusione giustificata anche nel caso in cui non sia possibile un «bail-in» dei crediti in questione entro un termine ragionevole, sia necessario escludere i crediti per scongiurare il rischio di una diffusione su larga scala del contagio oppure se la conversione o la riduzione dei crediti in questione comporterebbe una distruzione del valore non compatibile con gli obiettivi della risoluzione. L’esclusione di determinati crediti dalla conversione o dalla loro riduzione può comportare anche un trattamento impari di crediti dello stesso rango. I creditori sono tutelati attraverso la valutazione del concordato.
Capoverso 6
Questa disposizione permette già oggi al Consiglio federale di prevedere deroghe al principio di cui al capoverso 5 lettera b per le banche cantonali, consentendo la riduzione integrale del capitale sociale prima che i crediti dei creditori vengano ridotti. Le banche cantonali hanno quindi la possibilità di emettere uno strumento di debito che, in caso di insolvenza, può essere ridotto prima del capitale sociale. Questo di solito prende la forma di capitale di dotazione di diritto cantonale. In questo modo si evita una modifica della posizione del proprietario, vietata dal diritto cantonale, derivante dalla conversione degli obbligazionisti nell’ambito di un «bail-in».
Questa possibilità deve ora essere offerta anche a PostFinance. Pur non avendo una garanzia di Stato, è una filiale della Posta Svizzera SA, che a sua volta è interamente di proprietà della Confederazione. La Confederazione è quindi indirettamente proprietaria di PostFinance e la legge impedisce alla banca di cedere a terzi la maggioranza del capitale o dei voti in caso di «bail-in» (cfr. art. 14 cpv. 2 della legge del 17 dicembre 2010289 sull’organizzazione della Posta). Introducendo il riferimento alla proprietà diretta e indiretta si garantisce che PostFinance, in qualità di filiale della Posta Svizzera SA, rientri nel campo di applicazione della presente disposizione.
In conformità con l’articolo 40a OFoP il Consiglio federale può definire ulteriormente questi strumenti, tenendo conto del fatto che PostFinance non dispone di alcuna garanzia di Stato. I requisiti saranno quindi elaborati in modo tale che gli strumenti di credito non comportino rischi aggiuntivi eccessivi per la Confederazione. La Confederazione non ha un ruolo né diretto né indiretto in questi strumenti. Gli strumenti devono essere strutturati in modo tale che ciò sia sempre chiaro per gli investitori degli
289 RS 783.1