Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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lettere b e c, le valutazioni 2 e 3 si discostano dagli standard di presentazione dei conti secondo il valore di continuità aziendale applicabili nella fase di «going concern». L’incaricato della valutazione può utilizzare come punto di partenza i sistemi bancari esistenti e i modelli di valutazione interni alla banca. Nell’ambito del suo obbligo di cooperazione, la banca è tenuta a fornire all’incaricato della valutazione le informazioni necessarie (cfr. cpv. 6).

La FINMA non deve attendere che vi sia il rischio di insolvenza, ma può ricorrere tempestivamente all’incaricato della valutazione, in modo che le valutazioni siano disponibili alla fine della settimana della risoluzione. L’obiettivo è quello di garantire che l’attenzione si concentri, come avvenuto finora, sulla rapidità e sulla certezza giuridica della valutazione.

Capoverso 4

La FINMA può affidare a un incaricato della valutazione la verifica della valutazione 1 effettuata dalla banca, in particolare in caso in cui vi siano dei dubbi su tale valutazione. Ad esempio, nel caso in cui la banca non abbia effettuato le necessarie rettifiche del valore.

Capoverso 5

Qualora il ricorso a un incaricato della valutazione per le valutazioni 2 e 3 non risulti fattibile, per esempio per motivi di tempo, la FINMA può ordinare alla banca di procedere direttamente a tali valutazioni in conformità con le direttive della FINMA. In tal caso, la FINMA sottopone le valutazioni a una verifica della plausibilità.

Capoverso 6

La banca ha l’obbligo di mettere prontamente a disposizione della FINMA o dell’incaricato della valutazione tutte le informazioni rilevanti per le valutazioni nella forma adeguata stabilita dalla FINMA. Sussiste quindi un obbligo di cooperazione della banca, il quale prevede anche che la stessa garantisce l’accesso necessario ai sistemi tecnici rilevanti. Come avviene oggi, spetta alla banca organizzarsi in tal senso, già nell’ambito della normale attività lavorativa («business as usual»).

Capoverso 7

Le informazioni e le ipotesi sulle quali si fonda una valutazione devono essere documentate adeguatamente. Nel caso della valutazione 2, ad esempio, è necessario documentare quali rettifiche di valore sono state effettuate e per quale motivo (p. es. rettifiche di valore sugli attivi, accantonamenti aggiuntivi, ripercussioni delle disposizioni di risoluzione e costi e perdite futuri). Per la valutazione 3 devono essere documentate le ipotesi su cui si basano i valori di liquidazione.