Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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l’organizzazione della procedura di gara alla FINMA è riconosciuto un ampio potere discrezionale. Per decidere se un’alienazione dell’attività d’impresa sia un’opzione realistica e per l’aggiudicazione nella procedura di gara, la FINMA si basa sugli obiettivi di cui all’articolo 28a.
Capoverso 2
Il capoverso descrive le circostanze in cui la FINMA può rinunciare allo svolgimento di una procedura di gara. Oltre all’urgenza, tra le motivazioni possibili vi sono gli obiettivi di cui all’articolo 28a, in particolare la prevenzione delle ripercussioni negative sulla stabilità del sistema finanziario, la salvaguardia dei mezzi delle autorità pubbliche e la garanzia della continuazione senza interruzioni dei servizi bancari.
Capoverso 3
La FINMA deve valutare le offerte presentate nel corso della procedura di gara e scegliere quella attraverso la quale, a suo parere, è più probabile che la risoluzione possa riuscire e si possano raggiungere nel modo migliore gli obiettivi di cui all’articolo 28a nelle condizioni date. Nell’aggiudicazione alla FINMA è riconosciuto un ampio potere discrezionale. Segnatamente è opportuno sottolineare che l’offerta più adatta al raggiungimento degli obiettivi menzionati non deve necessariamente essere quella con il prezzo più alto. Il prezzo a cui avviene l’aggiudicazione costituisce la base per la verifica del rispetto del divieto di scegliere condizioni più sfavorevoli rispetto all’apertura immediata del fallimento. Gli offerenti non hanno diritto all’aggiudicazione e non sono autorizzati a presentare ricorso contro una misura di risoluzione disposta.
Art. 30bquinquiesSocietà transitoria
Capoverso 1
Una società transitoria può essere una banca transitoria con una propria licenza per esercitare l’attività bancaria o una società holding transitoria senza una propria licenza bancaria. Una società transitoria di questo tipo, gestita e amministrata dalla FINMA, dovrebbe permettere di guadagnare il tempo necessario per la risoluzione. Su ordine della FINMA, i titoli di partecipazione della banca in risoluzione, il suo patrimonio o parti di esso vengono trasferiti a una società transitoria. Se, ad esempio, il soggetto di diritto trasferente è una holding, al termine della risoluzione questa viene liquidata e i creditori vengono soddisfatti in base alla classe di creditori a cui appartengono. Una società holding transitoria, quindi, potrebbe potenzialmente consentire l’opzione di un «closed bank bail-in», in cui i proprietari e i creditori di una holding finanziaria fallita vengono lasciati indietro al suo interno. Proprietari e creditori vengono compensati nell’ambito di una risoluzione della holding finanziaria e ricevono eventuali ricavi derivanti dalla risoluzione, ottenuti ad esempio dalla cessione delle parti trasferite nell’ambito della risoluzione.