Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Capoverso 2
Il capoverso 2 stabilisce che la società transitoria è gestita e amministrata dalla FINMA, che ne istituisce anche gli organi e può esentare la società stessa dal rispetto delle condizioni di autorizzazione e dei requisiti in materia di vigilanza, come ad esempio le esigenze in materia di capitale e di liquidità.
Capoverso 3
Si precisa che ai proprietari e ai creditori che sono stati lasciati nella banca da liquidare non spettano diritti in relazione ai beni trasferiti alla società transitoria. Non possono dunque far valere diritti in relazione al trasferimento nei confronti né della FINMA, né della società transitoria, né di eventuali terzi coinvolti nel trasferimento. In particolare, non hanno alcun diritto al trasferimento dei propri crediti nei confronti dell’istituto in risoluzione. La tutela di proprietari e creditori avviene esclusivamente attraverso la valutazione del concordato.
Capoverso 4
La controprestazione adeguata al trasferimento di cui al capoverso 1 viene stabilita dalla FINMA. Generalmente, consiste in un credito del soggetto di diritto trasferente sui futuri utili ottenuti dalla vendita della società transitoria o di parti di essa.
Nel definire il corrispettivo adeguato deve essere preso in considerazione anche lo scopo della società transitoria alla luce degli obiettivi della risoluzione. Se determinate parti della banca devono essere salvate (p. es. per la prevenzione di ripercussioni negative sul sistema finanziario o la continuazione di funzioni di rilevanza sistemica), il corrispettivo non deve mettere a rischio la società transitoria.
Art. 30c
L’articolo viene abrogato. Il contenuto del capoverso 1 viene adeguato dal punto di vista linguistico e spostato nell’articolo 28b capoverso 2 AP-LBCR e il contenuto del capoverso 2 viene spostato nell’articolo 28c capoverso 1 AP-LBCR.
Art. 31
L’articolo è abrogato in quanto, non essendo più richiesto un piano di risanamento separato, non è più necessario neppure approvarlo (precedente cpv. 1). Il tenore dei capoversi 2 e 4 viene adeguato all’eliminazione del piano di risanamento e spostato in altre disposizioni: il capoverso 2 è stato spostato nell’articolo 30 capoverso 2 AP-LBCR e il capoverso 4 nell’articolo 28c capoverso 3 AP-LBCR. Il capoverso 3 viene abrogato senza sostituzione. L’eccezione al principio «no-creditor-worse-off» attualmente sancita nel presente capoverso solo per le SIB prevede un indennizzo adeguato, affinché i creditori alla fine ricevano perlomeno quello che avrebbero ricevuto in caso