Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Art. 31d, rubrica e cpv. 1 e 2 lett. f

Rubrica

Il termine «piano di risanamento» è sostituito con «decisione di risoluzione».

Capoverso 1

Dal momento che i creditori non possono più rifiutare una risoluzione, anche se la banca non è una SIB (rifiuto previsto dall’art. 31a LBCR), la distinzione di cui al vigente capoverso 1 lettera a e b può essere omessa. Viene però precisato che le disposizioni della decisione di risoluzione entreranno ora in vigore per tutte le banche con l’emanazione della decisione, vale a dire alla data ivi indicata. Sono state poi inserite le modifiche a livello linguistico necessarie a seguito della fusione del piano e della decisione di risanamento nella decisione di risoluzione.

Capoverso 2

Lettera f

Se la risoluzione prevede il ricorso a una società transitoria o a una società veicolo, questa deve acquisire personalità giuridica immediatamente una volta che è stata emanata la decisione di risoluzione. Questo caso è ora integrato nell’elenco di cui all’articolo 31d capoverso 2 AP-LBCR.

Art. 32 cpv. 1–3bis

I capoversi 1–3bisvengono adeguati linguisticamente per riflettere la fusione del piano e della decisione di risanamento nella decisione di risoluzione. Sono stati effettuati anche adeguamenti redazionali, che non modificano però il contenuto delle disposizioni.

Capo dodicesimo: Fallimento di banche insolventi (fallimento di banche)

Art. 33 cpv. 1

Il termine «risanamento» è sostituito con «risoluzione».

Art. 37 Impegni assunti con le misure di protezione o nella procedura di

risoluzione

I termini «risanamento» e «incaricato del risanamento» sono sostituiti, rispettivamente, con «risoluzione» e «incaricato della risoluzione» nella rubrica e nella disposizione stessa. Inoltre, il riferimento alle misure di protezione ora è limitato all’articolo 26 capoverso 1 lettere b–d LBCR, al fine di includere solo le misure di protezione che possono essere ordinate soltanto in caso di rischio d’insolvenza.